Art. 19. Applicazione dell'imposta ai non residenti Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti: 1) i redditi fondiari; 2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti; 3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato o prestato all'estero nell'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 47; 4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato; 5) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso; 7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell'art. 12 percepite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato; 8) i redditi delle societa' o associazioni di cui allo art. 5 imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo. Indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo; b) i redditi di lavoro autonomo di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 49.