(Convenzione - art. 19)
                            Articolo 19. 
                     Formulazione delle riserve 
 
  Uno   Stato,   al   momento   della    firma,    della    ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione di  un  trattato  o  al  momento
dell'adesione, puo' formulare una riserva, a meno che: 
    a) la riserva non sia vietata dal trattato; 
    b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate 
riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o 
    c) in casi diversi da quelli  previsti  ai  commi  a)  e  b),  la
riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.