Art. 19. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto, quando cio' sia possibile. L'inosservanza del termine importa una ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa. Per i casi in cui la regolarizzazione richieda rilevanti opere murarie di demolizione e rifacimento, il sindaco puo' imporre l'adeguamento solo per la parte che puo' essere effettuata con demolizioni e rifacimenti di non grande rilievo. In tal caso l'acquirente o il conduttore dell'immobile ha diritto al risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del danno per maggior costo nella gestione dell'impianto derivante dalla mancata realizzazione dell'adeguamento.