Art. 19. 
 
  Il sindaco, con il  provvedimento  mediante  il  quale  sospende  i
lavori, deve fissare un  adeguato  termine  per  la  regolarizzazione
dell'impianto, quando cio' sia possibile. L'inosservanza del  termine
importa una ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione  di
una nuova sanzione amministrativa. 
  Per i casi in cui  la  regolarizzazione  richieda  rilevanti  opere
murarie  di  demolizione  e  rifacimento,  il  sindaco  puo'  imporre
l'adeguamento solo per  la  parte  che  puo'  essere  effettuata  con
demolizioni  e  rifacimenti  di  non  grande  rilievo.  In  tal  caso
l'acquirente  o   il   conduttore   dell'immobile   ha   diritto   al
risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del  danno
per  maggior  costo  nella  gestione  dell'impianto  derivante  dalla
mancata realizzazione dell'adeguamento.