(Patto internazionale-art. 19)
                             Articolo 19 
 
  1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le  proprie
opinioni. 
  2. Ogni individuo ha il diritto alla liberta' di espressione;  tale
diritto comprende la  liberta'  di  cercare,  ricevere  e  diffondere
informazioni e idee di  ogni  genere,  senza  riguardo  a  frontiere,
oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma  artistica  o
attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 
  3. L'esercizio delle liberta' previste al paragrafo 2 del  presente
articolo comporta doveri e responsabilita' speciali. Esso puo' essere
pertanto sottoposto a talune  restrizioni  che  pero'  devono  essere
espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: 
    a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; 
    b)  alla  salvaguardia  della  sicurezza  nazionale,  dell'ordine
pubblico, della sanita' o della morale pubbliche.