Art. 19. Tranvie, filovie, autobus, metropolitane Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimita' della porta di uscita. Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovra' essere consentito l'accesso della porta di uscita. Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stazionamento in carrozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana. Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una vettura dovra' essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio. Tale spazio riservato dovra' inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.