Art. 19. Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di (eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.