ART. 19.
             (Trasferimenti e assegnazioni provvisorie)

  I  trasferimenti  nell'ambito  della  provincia  sono  disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
  I  trasferimenti  da  altra  provincia sono disposti sia sul 50 per
cento  dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia
per compensazione.
  Nella tabella di valutazione di cui all'articolo 68, comma secondo,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
modificato  dall'articolo  58  della  legge  11  luglio 1980, n. 312,
l'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata in modo che il servizio
prestato  dopo  la  nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in
misura  doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E'
altresi'  attribuito  un  punteggio per il superamento delle prove di
esame  di  concorsi,  per  titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di
appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.
  Ai  fini  della  scelta  del  personale  da  trasferire  in caso di
soppressione  di  posto  o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dello
articolo   70,  comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  maggio  1974,  n.  417,  si  tiene conto di tutti gli
elementi  previsti  dalla tabella di valutazione, di cui all'articolo
68,  secondo  comma,  del  medesimo  decreto  legislativo, cosi' come
modificato  dal  disposto  del  precedente  comma.  Restano  ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n.
312.
  I  trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra
sono  disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del
personale  proveniente  da  altro  comune  o,  in  mancanza, da altro
distretto.
  Le  tabelle  di  valutazione  da  approvare  ai  sensi del presente
articolo non si applicano ai trasferimenti passaggi relativi all'anno
scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative
al medesimo anno scolastico.
  Non   possono  comunque  essere  disposti  trasferimenti  da  altra
provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti
immessi  in  ruolo  o  da  immettere in ruolo ai sensi della presente
legge,  i  quali,  in servizio nella provincia, siano in attesa della
sede definitiva.
  I  docenti  di  cui  al precedente comma possono chiedere di essere
trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilita' di posti dopo
l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.
  Le  assegnazioni  provvisorie  possono essere disposte soltanto per
posti  ai  quali non sia possibile destinare ne' personale docente di
ruolo,  anche  delle  dotazioni  aggiuntive,  ne' eventuale personale
docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
  Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59
della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  hanno  titolo  a  chiedere
l'assegnazione  provvisoria  di  sede anche gli insegnanti trasferiti
d'ufficio per soppressione di posto.