Art. 19. Acquisizioni istruttorie 1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. 2. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. 3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari. 4. Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.
Nota all'art. 19, comma 4: Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246 (Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), e' il seguente: "Art. 5. - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per la istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonche' per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio. Con le stesse norme e in relazione alle stesse esigenze saranno fissati i limiti entro i quali potra' essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito e sara' determinata la misura dell'indennita' di funzione da corrispondere al Segretario generale in, sostituzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario. All'emanazione di dette norme sara' provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovra' essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria; 2) salvo quanto stabilito dall'art. 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie. Con le stesse norme sara' disciplinata la prima formazione dei ruoli, con criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti a quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sara' effettuato prescindendo dai limiti di eta' per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianita' maturate nel ruolo di provenienza. Per il restante personale sara' riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sara' accordata la facolta' di riscattare il periodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza. Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sara' licenziato con il trattamento previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro".