Art. 19. Gli alimenti composti per animali prodotti ai sensi dell'art. 9 del "regolamento" importati dagli altri Paesi comunitari mediante cisterne e/o containers possono essere destinati esclusivamente ad aziende agricole o a centri d'ingrasso utilizzatori. La ditta esportatrice dovra' inviare preventivamente copia dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 11 del "regolamento", all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, n. 81 - Roma, telex n. 613003; dovra' altresi', indicare l'ubicazione delle aziende agricole destinatarie del mangime, nonche' la settimana nella quale l'impresa intende effettuare la consegna e la dogana dove intende sdoganare il prodotto. L'A.I.M.A. provvedera' ad informare la "dogana" e l'"organo di controllo" competente per territorio in relazione alla azienda utilizzatrice. La dogana dove viene effettuata l'importazione, di seguito denominata "dogana", sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere in quattro esemplari un documento contenente i seguenti elementi: riferimento al regolamento comunitario da applicare; descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale; peso lordo e netto della partita sdoganata; data in cui e' stata effettuata l'importazione con l'indicazione della "dogana" e degli estremi della relativa bolletta doganale; numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente; indicazione della ditta esportatrice e dell'azienda agricola o di allevamento o di ingrasso destinataria. Oltre a quello trattenuto dalla "dogana", un esemplare sara' rilasciato all'importatore e gli altri due verranno inviati all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle aziende utilizzatrici. L'"organo di controllo" dopo aver accertato che gli alimenti composti sono stati consegnati ad una azienda che rispetti le condizioni di cui all'art. 11 del "regolamento" comunica alla "dogana" l'avvenuta consegna del mangime apponendo sul retro o allegando al documento doganale apposita dichiarazione. Dopo aver ricevuto la dichiarazione dell'"organo di controllo" attestante l'avvenuta presa in consegna del mangime da parte dell'azienda di allevamento la "dogana" provvede a restituire il (T5), completato con le annotazioni di competenza, alla dogana di partenza.