ART. 19. 
(Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
                              ministri) 
 
  1. Il Segretariato generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  assicura  il  supporto  all'espletamento  dei  compiti  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  curando,  qualora  non  siano
state affidate alle responsabilita' di un ministro senza  portafoglio
o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del  consiglio
dei ministri, le seguenti funzioni: 
    a)  predisporre   la   base   conoscitiva   e   progettuale   per
l'aggiornamento del programma di Governo; 
    b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del
programma di Governo, anche mediante  il  sistema  informativo  e  di
documentazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   in
collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli  altri
organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; 
    c)  curare  gli  adempimenti  e   predisporre   gli   atti   alla
formulazione  ed  al  coordinamento  delle  iniziative   legislative,
nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo; 
    d) provvedere  alla  periodica  ricognizione  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento
delle disposizioni medesime; 
    e) collaborare alle iniziative  concernenti  i  rapporti  tra  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  gli  organi  dello  Stato
nonche' predisporre gli elementi di valutazione  delle  questioni  di
rilevanza costituzionale; 
    f) predisporre gli elementi necessari per  la  risoluzione  delle
questioni  interessanti  la  competenza  di  piu'  Ministeri  e   per
assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo; 
    g) curare la raccolta comparativa dei dati  sull'andamento  della
spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai  fini  di
valutazioni    tecniche    sulla    coerenza    economico-finanziaria
dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi
informativi e dell'apporto di ricerca delle altre  amministrazioni  e
di organismi pubblici; 
    h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella
programmazione dei lavori parlamentari e per  la  proposizione  nelle
sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una  costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche  al  fine  di
coordinare la presenza dei  rappresentanti  del  Governo;  provvedere
agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei  disegni  di  legge
alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si  armonizzi  con
la  graduale  attuazione  del  programma  governativo;   curare   gli
adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di
legge all'esame del Parlamento, nonche' gli  adempimenti  concernenti
gli  atti  del  sindacato  ispettivo,  istruendo  quelli  rivolti  al
Presidente del Consiglio e al Governo; 
    i)  assistere,  anche  attraverso  attivita'  di  studio   e   di
documentazione, il Presidente del Consiglio dei  ministri  nella  sua
attivita' per le  relazioni  internazionali  che  intrattiene  e,  in
generale, negli atti di politica estera; 
    l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri  nella  sua
attivita' per le relazioni con  gli  organismi  che  provvedono  alla
difesa nazionale; 
    m) curare il  cerimoniale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
    n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a
conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i  sessi  ed
assistere il Presidente del Consiglio dei ministri  in  relazione  al
coordinamento delle amministrazioni  competenti  nell'attuazione  dei
progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine; 
    o) curare  gli  adempimenti  relativi  ai  modi  e  ai  tempi  di
applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati
e informazioni ed il compimento di  analisi  sulle  implicazioni  per
l'Italia delle politiche comunitarie; 
    p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano;  all'esame  delle  leggi
regionali  ai  fini  dell'articolo   127   della   Costituzione;   al
coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei
commissari del Governo nelle regioni;  ai  problemi  delle  minoranze
linguistiche e dei territori di confine; 
    q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso
il  capo  dell'ufficio  stampa  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri; 
    r) svolgere le  attivita'  di  competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  inerenti  alla  gestione  amministrativa  del
Consiglio di Stato e dei tribunali  amministrativi  regionali,  della
Corte dei conti, dell'Avvocatura dello  Stato,  nonche'  degli  altri
organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  fanno
capo; 
    s)  curare   le   attivita'   preliminari   e   successive   alle
deliberazioni  del  comitato  per  la  liquidazione  delle   pensioni
privilegiate ordinarie e di ogni  altro  organo  collegiale  operante
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per  disposizione  di
legge o di regolamento; 
    t) curare gli affari legali  e  del  contenzioso  e  mantenere  i
contatti con l'Avvocatura dello Stato; 
    u) curare le questioni concernenti il personale della  Presidenza
del Consiglio dei ministri,  nonche'  il  coordinamento  dei  servizi
amministrativi e tecnici; 
    v) fornire l'assistenza tecnica per lo Svolgimento delle funzioni
di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo
3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di  quelle  attinenti  la
ricerca scientifica di quelle attribuite ai dipartimenti di cui  agli
articoli 21 e 26; 
    z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e
raccordare a livello  centrale  le  iniziative  e  le  strutture  che
concorrono all'attuazione del  servizio  nazionale  della  protezione
civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio
stesso; 
    aa) curare ogni  altro  adempimento  necessario  per  l'esercizio
delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del
Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio; 
    bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli
immobili di pertinenza o  comunque  in  uso  per  le  esigenze  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese  quelle  relative
ai dipartimenti e  agli  uffici  affidati  alla  responsabilita'  dei
ministri  senza  portafoglio  e  dei  sottosegretari  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  avvalendosi  anche  delle
amministrazioni competenti; 
    cc)  sovraintendere   allo   svolgimento   delle   funzioni   del
dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al  successivo
articolo 26. 
 
          Note all'art. 19: 
            - Per il testo dell'art. 127 della Costituzione  si  veda
          nelle note all'art. 2. 
            - Il testo dell'art. 27 della  legge  n.  93/1983  (legge
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: 
            "Art. 27 (Istituzione, attribuzione  ed  ordinamento  del
          Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito  il
          Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 
            1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello  Stato
          e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni
          internazionali; 
            2) l'attivita' di indirizzo e di  coordinamento  generale
          in materia di pubblico impiego; 
            3) il coordinamento delle iniziative  di  riordino  della
          pubblica amministrazione e di organizzazione  dei  relativi
          servizi, anche  per  quanto  concerne  i  connessi  aspetti
          informatici; 
            4)  il  controllo  sulla  efficienza  e  la  economicita'
          dell'azione amministrativa anche  mediante  la  valutazione
          della produttivita' e dei risultati conseguiti; 
            5)  le  attivita'  istruttorie   e   preparatorie   delle
          trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione
          degli accordi per i vari comparti del pubblico  impiego  ed
          il controllo sulla loro attuazione; 
            6)  il  coordinamento  delle  iniziative  riguardanti  la
          disciplina  del  trattamento  giuridico  ed  economico  dei
          pubblici dipendenti e  la  definizione  degli  indirizzi  e
          delle   direttive    per    i    conseguenti    adempimenti
          amministrativi; 
            7) la individuazione dei fabbisogni  di  personale  e  la
          programmazione del relativo reclutamento; 
            8) gli adempimenti per il concerto dei  singoli  Ministri
          in ordine ai disegni di legge ed agli  altri  provvedimenti
          concernenti  il  personale  e  gli  aspetti  funzionali  ed
          organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 
            9) le attivita' necessarie  per  assicurare,  sentito  il
          Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello  Stato,
          la pianificazione dei mezzi materiali e delle  attrezzature
          occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato  e
          la  massima  utilizzazione  ed   il   coordinamento   delle
          tecnologie   e    della    informatica    nella    pubblica
          amministrazione; 
            10) le attivita'  connesse  con  il  funzionamento  della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione; 
            11) la cura, sentito il Ministero  degli  affari  esteri,
          dei rapporti  con  l'OCSE,  l'UES  e  gli  altri  organismi
          internazionali  che  svolgono  attivita'  nel  campo  della
          pubblica amministrazione. 
            Nelle  suddette  materie  il   Dipartimento   si   avvale
          dell'apporto  del  Consiglio   superiore   della   pubblica
          amministarzione. 
            Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa  e
          delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro  degli
          accordi da definire con  le  organizzazioni  sindacali,  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
          di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi
          prescritti,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei
          Ministri-Dipartimento della funzione pubblica tutti i  dati
          globali e disaggregati riguardanti il personale nonche'  la
          relativa distribuzione funzionale e territoriale. 
            Alle  dipendenze  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e'  posto  un
          contingente di cinque ispettori di finanza comandati  dalla
          Ragioneria generale dello  Stato  e  di  cinque  funzionari
          particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero
          dell'interno, i quali avranno il compito di  verificare  la
          corretta applicazione degli  accordi  collettivi  stipulati
          presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, presso le regioni, le provincie, i comuni  e  gli
          altri  enti  pubblici  di  cui  alla  presente  legge.  Gli
          ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  piena
          autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare  alla
          procura generale della Corte  dei  conti  le  irregolarita'
          riscontrate. 
            Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in
          servizi per la  gestione  amministrativa  degli  affari  di
          competenza. Le attivita'  di  studio,  ricerca  ed  impulso
          saranno organizzate  in  funzioni  di  strutture  aperte  e
          flessibili   di   supporto   tecnico   per   le   pubbliche
          amministrazioni. 
            Dovra'  essere  definito  il  numero  dei  dipendenti  da
          assegnare  al  Dipartimento.  Il  personale  dovra'  essere
          distaccato  da  altre  amministrazioni,  enti  pubblici  ed
          aziende pubbliche tenendo conto  di  precisi  requisiti  di
          professionalita' e specializzazione e  collocato  anche  in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche  il  personale
          di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. 
            All'ordinamento del Dipartimento della funzione  pubblica
          si provvedera', entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente della Repubblica,  a  seguito  di  delibera  del
          Consiglio dei Ministri adottata su proposta del  Presidente
          del  Consiglio  dei   Ministri,   sentite   le   competenti
          commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica, sulla base dei principi  stabiliti
          nei commi precedenti". 
            La   legge   n.   97/1979,    richiamata    nell'articolo
          soprariportato, reca:  "Norme  sullo  stato  giuridico  dei
          magistrati, e  sul  trattamento  economico  dei  magistrati
          ordinari e amministrativi, dei magistrati  della  giustizia
          militare e degli avvocati dello Stato". 
            - Il testo dell'art. 3 della legge n. 64/1986 (Disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)  e'
          il seguente: 
            "Art.  3  (Dipartimento  per  il   Mezzogiorno).   -   1.
          Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e'
          istituito  il  Dipartimento   per   il   Mezzogiorno,   per
          l'espletamento  di  tutte  le   funzioni   previste   dalla
          legislazione vigente, ivi  comprese  quelle  relative  alla
          valutazione economica dei progetti da  inserire  nei  piani
          annuali di attuazione. 
            2. All'ordinamento del Dipartimento per  il  mezzogiorno,
          da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare
          per   l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    sulla
          programmazione e sull'attuazione degli interventi  ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno. 
            3. Il personale  del  Dipartimento,  nel  numero  massimo
          determinato dal decreto di  cui  al  comma  precedente,  e'
          composto da dipendenti comandati o  collocati  fuori  ruolo
          alle  amministrazioni  statali,  da  enti  pubblici   anche
          economici e dagli organismi dell'intervento  straordinario,
          nonche' da esperti, tenendo conto di precisi  requisiti  di
          professionalita' e specializzazione  anche  in  materia  di
          valutazione economico-finanziaria dei progetti".