Art. 19.
 
                       (Decisioni sui ricorsi)
 
  1.  Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine,
di cui  all'articolo  17,  il  tribunale  competente  per  territorio
provvede  in  camera  di  consiglio  sentiti  il pubblico ministero e
l'interessato.
  2.  Contro  la  sentenza  del  tribunale  gli  interessati  possono
ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme
previste per il procedimento davanti al tribunale.