Art. 19. 
            (I piani di bacino di rilievo interregionale) 
 
  1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino  di  rilievo
interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10
dell'articolo 18. 
  2. Le  regioni,  tenuto  conto  delle  osservazioni  formulate  dal
Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c)
del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le  parti  di  rispettiva
competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i
successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per  le  difesa  del
suolo. 
  3. Nel caso di mancato adeguamento  da  parte  delle  regioni  alle
osservazioni formulate  dal  comitato  nazionale,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, puo' adottare
eventuale modifiche.