Art. 19. (I piani di bacino di rilievo interregionale) 1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18. 2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per le difesa del suolo. 3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, puo' adottare eventuale modifiche.