Art. 19.
  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle  decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6,  della  predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data  di  cui  al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi  21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 1 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
              «26.  Per  i  lavoratori dipendenti iscritti alle forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita'  contributiva pari o superiore a
          trentacinque  anni,  nella  fase  di prima applicazione, il
          diritto   alla   pensione  di  anzianita'  si  consegue  in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il  requisito  anagrafico  di  cui alla medesima tabella B,
          colonna  1,  ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2.»
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della
          legge  23  agosto  2004,  n. 243 e successive modificazioni
          (Norme  in  materia  pensionistica e deleghe al Governo nel
          settore  della  previdenza  pubblica,  per il sostegno alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria):
              «6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  2008 e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a)   il   diritto   per   l'accesso   al  trattamento
          pensionistico  di  anzianita' per i lavoratori dipendenti e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni;
                b)  per  i  lavoratori  la  cui pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  un'anzianita'  contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30  giugno  2009,  nella  Tabella  A allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge;
                c)  i  lavoratori  di  cui alle lettere a) e b) , che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
          gli  uomini  e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
          gli  artigiani,  i  commercianti  e  i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1°  gennaio del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto  scuola  resta fermo, ai fini dell'accesso al
          trattamento  pensionistico,  che la cessazione dal servizio
          ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
          accademico,  con  decorrenza dalla stessa data del relativo
          trattamento  economico nel caso di prevista maturazione dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento  per  l'anno  2009  i requisiti previsti per il
          primo semestre dell'anno;
                d)  per  i  lavoratori  assicurati presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di cui al presente comma e al comma
          7.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi entro il 31
          dicembre   dell'anno   2012,   puo'   essere  stabilito  il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di  somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
          eta'  anagrafica  minima  indicato dal 2013 nella Tabella B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica  verifica  da  effettuarsi, entro il 30 settembre
          2012,  sugli  effetti  finanziari derivanti dalle modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse  che  gli  stessi effetti finanziari conseguenti
          dall'applicazione  della Tabella B siano tali da assicurare
          quelli  programmati con riferimento ai requisiti di accesso
          al  pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
          Tabella B.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 758 (Nuove
          norme  sul  cumulo  di  pensioni  e stipendi a carico dello
          Stato  e  di  Enti  pubblici, in applicazione della legge 5
          dicembre 1964, n. 1268):
              «4.  Il  cumulo  dei  trattamenti di cui al primo comma
          dell'art.  1,  non  e'  ammesso  nei  casi  in cui il nuovo
          servizio  costituisce  derivazione, continuazione o rinnovo
          del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
              Il  divieto  di cumulo di cui al primo comma si applica
          nei casi di:
                a) riammissione in servizio di personale civile;
                b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di
          truppa  titolare  di  pensione  per  il precedente servizio
          militare;
                c)  immissione nell'impiego civile di sottufficiale o
          graduato,  in  applicazione  delle particolari disposizioni
          concernenti  riserva  di posti in favore di dette categorie
          di militari;
                d)  nomina  conseguita  mediante  concorso  riservato
          esclusivamente  a soggetti che hanno gia' prestato servizio
          ovvero   a   tali   soggetti  insieme  con  appartenenti  a
          particolari categorie di professionisti;
                e)  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  in
          scuole  o  istituti dello stesso grado di quelli presso cui
          e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
                f)  nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di
          cui  al  precedente  art. 1, conseguita in derivazione o in
          continuazione  o,  comunque,  in  costanza di un precedente
          rapporto  di  impiego,  rispettivamente, con lo Stato o con
          gli Enti stessi.
              Nei  casi  in  cui  il  precedente  rapporto abbia dato
          titolo  alla liquidazione di un trattamento di pensione, il
          trattamento stesso e' sospeso.
              Al   termine   del   nuovo  servizio  e'  liquidato  il
          trattamento  di  quiescenza  secondo  il disposto del terzo
          comma dell'art. 2.».