Art. 19. 
                 (Funzioni della citta' metropolitana 
                            e dei comuni) 
1. La legge regionale,  nel  ripartire  fra  i  comuni  e  la  citta'
metropolitana le funzioni  amministrative,  attribuisce  alla  citta'
metropolitana, oltre alle  funzioni  di  competenza  provinciale,  le
funzioni  normalmente  affidate  ai  comuni  quando  hanno   precipuo
carattere sovracomunale o debbono, per  ragioni  di  economicita'  ed
efficienza,   essere   svolte   in   forma    coordinata    nell'area
metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie: 
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana; 
b) viabilita', traffico e trasporti; 
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; 
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica,  tutela  e  valorizzazione
delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; 
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; 
f)  servizi  per  lo  sviluppo  economico  e   grande   distribuzione
commerciale; 
g) servizi di area vasta nei settori della sanita',  della  scuola  e
della formazione  professionale  e  degli  altri  servizi  urbani  di
livello metropolitano. 
2. Alla citta' metropolitana competono  le  tasse,  le  tariffe  e  i
contributi sui servizi ad essa attribuiti. 
3.  Ai  comuni  dell'area  metropolitana  restano  le  funzioni   non
attribuite espressamente alla citta' metropolitana.