Art. 19. 
  1. L'art. 2488 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio sindacale
e' obbligatoria se il capitale sociale non e'  inferiore  a  duecento
milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo. 
  E' altresi' obbligatoria se  per  due  esercizi  consecutivi  siano
stati superati due dei limiti  indicati  nel  primo  comma  dell'art.
2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi,  due  dei
predetti limiti non vengono superati. 
  Al collegio sindacale si applicano le disposizioni  degli  articoli
2397 e seguenti. 
  Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.".
(IV Direttiva, art. 51). 
 
          Nota all'art. 19:
             -  Si  trascrive il testo degli articoli 2397 e seguenti
          (fino all'art. 2409) del codice civile:
             "Art. 2397 (Composisione del collegio).  -  Il  collegio
          sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
          o  non  soci.  Devono  inoltre  essere nominati due sindaci
          supplenti.
            Le  societa'  per  azioni  che  hanno  un  capitale   non
          inferiore  a  500 milioni devono scegliere tra gli iscritti
          non ruolo dei revisori dei conti  almeno  uno  dei  sindaci
          effettivi,  se  questi sono in numero di tre, e non meno di
          due, se i sindaci effettivi sono cinque, e  in  entrambi  i
          casi  uno  dei  sindaci  supplenti  (comma cosi' sostituito
          dall'art. 11, legge 16 dicembre 1977, n. 904).
             Le altre societa' per azioni devono scegliere almeno uno
          dei sindaci effettivi e uno  dei  sindaci  supplenti  negli
          albi professionali determinati dalla legge.
             Art. 2398 (Presidenza del collegio). - La presidenza del
          collegio  sindacale  spetta al sindaco scelto nel ruolo dei
          revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte  del  collegio
          piu'   revisori   ufficiali  dei  conti,  l'assemblea  deve
          eleggere tra essi il presidente del collegio.   Se  nessuno
          dei  sindaci  e'  iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali
          dei conti, l'assemblea deve nominare il  presidente  fra  i
          membri del collegio.
             Art.  2399  (Cause  d'ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti,  decadono  dall'ufficio coloro che si trovano nelle
          condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli  affini
          degli  amministratori  entro  il quarto grado, e coloro che
          sono  legati  alla  societa'  o  alle  societa'  da  questa
          controllate  da  un  rapporto  continuativo  di prestazione
          d'opera retribuita.
             Per i sindaci scelti nel ruolo  dei  revisori  ufficiali
          dei  conti  o  negli  albi  professionali determinati dalla
          legge  la  cancellazione  o  la  sospensione  dal  ruolo  o
          dall'albo e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
             Art.  2400  (Nomina  e  cessazione  dall'ufficio).  -  I
          sindaci  sono  nominati  per  la  prima   volta   nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica
          per un triennio, e non possono essere revocati se  non  per
          giusta causa.
             La  deliberazione  di  revoca  deve essere approvata con
          decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
             La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di
          essi del cognome e del nome, del  luogo  e  della  data  di
          nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono
          essere  iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
          delle imprese nel termine dei quindici giorni e  pubblicate
          nel  Bollettino  ufficiale  delle  societa'  per azioni e a
          responsabilita' limitata (comma cosi' modificato  dall'art.
          8, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127).
             Art.  2401  (Sostituzione).  -  In  caso  di  morte,  di
          rinunzia o di decadenza di un sindaco scelto nel ruolo  dei
          revisori  ufficiali  dei conti o negli albi professionali a
          norma  del  secondo  e  del  terzo  comma  dell'art.  2397,
          subentra  il  supplente  iscritto  nel  ruolo  o negli albi
          suddetti. Se si  tratta  di  altro  sindaco,  subentrano  i
          supplenti  in  ordine  di  eta'. I nuovi sindaci restano in
          carica  fino  alla  prossima  assemblea,  la   quale   deve
          provvedere  alla  nomina  dei sindaci effettivi e supplenti
          necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati
          scadono insieme con quelli in carica.
             Se con i sindaci supplenti non si completa  il  collegio
          sindacale,   deve   essere  convocata  l'assemblea  perche'
          provveda all'integrazione del collegio medesimo.
             Art. 2402 (Retribuzione). - La retribuzione annuale  dei
          sindaci,  se  non  e' stabilita nell'atto costitutivo, deve
          essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per
          l'intero periodo di durata del loro ufficio.
             Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio
          sindacale   deve   controllare   l'amministrazione    della
          societa',  vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
          costitutivo  ed  accertare   la   regolare   tenuta   della
          contabilita'  sociale,  la corrispondenza del bilancio alle
          risultanze  dei  libri  e  delle  scritture   contabili   e
          l'osservanza  delle  norme  stabilite dall'art. 2426 per la
          valutazione del patrimonio sociale (comma cosi'  sostituito
          dal decreto qui pubblicato).
             Il  collegio  sindacale  deve  altresi' accertare almeno
          ogni trimestre la consistenza di cassa  e  l'esistenza  dei
          valori  e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
          societa' in pegno, cauzione o custodia.
             I sindaci possono in qualsiasi momento procedere,  anche
          individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
             Il  collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
          notizie  sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o   su
          determinati affari.
             Degli  accertamenti  eseguiti  deve  farsi  constare nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.
             Art.  2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il
          collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
             Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
          durante un esercizio sociale a due  riunioni  del  collegio
          decade dall'ufficio.
             Delle  riunioni  del  collegio  deve  redigersi processo
          verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal  n.  5
          dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.
             Le  deliberazioni  del  collegio sindacale devono essere
          prese a maggioranza assoluta. Il  sindaco  dissenziente  ha
          diritto  di  fare  iscrivere a verbale i motivi del proprio
          dissenso.
             Art. 2405 (Intervento alle  adunanze  del  consiglio  di
          amministrazione  e  alle  assemblee).  -  I  sindaci devono
          assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed
          alle  assemblee  e  possono  assistere  alle  riunioni  del
          comitato esecutivo.
             I  sindaci,  che non assistono senza giustificato motivo
          alle assemblee o,  durante  un  esercizio  sociale,  a  due
          adunanze    del   consiglio   d'amministrazione,   decadono
          dall'ufficio.
             Art.  2406  (Omissioni  degli  amministratori).   -   Il
          collegio  sindacale  deve convocare l'assemblea ed eseguire
          le  pubblicazioni  prescritte  dalla  legge  in   caso   di
          omissione da parte degli amministratori.
             Art.   2407   (Responsabilita').   -  I  sindaci  devono
          adempiere i loro doveri con la  diligenza  del  mandatario,
          sono  responsabili  della verita' delle loro attestazioni e
          devono conservare il segreto sui fatti e sui  documenti  di
          cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
             Essi    sono    responsabili    solidalmente   con   gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica.
             L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata
          dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394.
             Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio
          puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio
          sindacale,  il quale deve tenere conto della denunzia nella
          relazione all'assemblea.
             Se la denunzia e' fatta da tanti soci che  rappresentino
          un  ventesimo  del  capitale sociale, il collegio sindacale
          deve  indagare  senza  ritardo  sui  fatti   denunziati   e
          presentare   le   sue  conclusioni  ed  eventuali  proposte
          all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se  la
          denunzia  appare  fondata  e  vi  e'  urgente necessita' di
          provvedere.
             Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se  vi  e'  fondato
          sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri
          degli   amministratori   e   dei   sindaci,   i   soci  che
          rappresentano  il  decimo  del  capitale  sociale   possono
          denunziare i fatti al tribunale.
             Il   tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione   della  societa'  a  spese  dei  soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione.
             Se  le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale
          puo'  disporre  gli  opportuni  provvedimenti  cautelari  e
          convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
          casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli  amministratori ed i
          sindaci   e   nominare   un   amministratore   giudiziario,
          determinandone i poteri e la durata.
             L'amministratore  giudiziario  puo' proporre l'azione di
          responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci.
             Prima della scadenza del suo  incarico  l'amministratore
          giudiziario  convoca  e  presiede l'assemblea per la nomina
          dei nuovi amministratori e sindaci o per  proporre  se  del
          caso, la messa in liquidazione della societa'.
             I  provvedimenti  previsti  da  questo  articolo possono
          essere adottati anche su richiesta del pubblico  ministero,
          e  in  questo  caso  le spese per l'ispezione sono a carico
          della societa'".