(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,  amministrativa,
sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni  forma  di
violenza,  di  oltraggio  o  di  brutalita'  fisiche  o  mentali,  di
abbandono o di  negligenza,  di  maltrattamenti  o  di  sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui e'  affidato
all'uno  o  all'altro,  o  ad  entrambi,  i  suoi  genitori,  al  suo
rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra
persona che ha il suo affidamento. 
2.  Le  suddette  misure  di  protezione  concoreranno,  in  caso  di
necessita', procedure efficaci per la creazione di programmi  sociali
finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e  a  coloro
ai quali egli e' affidato, nonche' per altre forme di prevenzione, ed
ai   fini   dell'individuazione,   del    rapporto    dell'arbitrato,
dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare  ai  casi  di
maltrattamento del fanciullo di cui  sopra;  esse  dovranno  altresi'
includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.