Art. 19. (Tasso annuo effettivo globale) 1. E' denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE. 2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.
Note all'art. 19: - Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 1991, n. 106, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 5 luglio 1991, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 1991. L'art. 6 recita: "Art. 6 (Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario). - 1. L'esercizio in via prevalente di una o piu' delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, e' riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale da' comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attivita' nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa. Il capitale sociale versato non puo' essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. 2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attivita' di locazione finanziaria devono avere la forma di societa' per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni". 3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali. 4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti. 4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l'attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8. 5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato piu' grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa. 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5. 7. .............................. 8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB. 9. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 10. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attivita' bancaria". - Il R.D.L. n. 375/1936, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 1936. L'art. 90 recita: "Art. 90. - Il capo dell'ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89. Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie. Contro il provvedimento del Ministro per le finanze e' ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni. La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, puo' fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri e' incaricato di eseguirle in via sommaria. Il giudizio della corte e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame. Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'ispettorato, per l'esecuzione". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981. L'art. 16 recita: "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata e, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".