Art. 19.
                    (Tasso annuo effettivo globale)
  1.  E'  denominato  tasso  annuo  effettivo globale (TAEG) il costo
totale del credito per il consumatore espresso in  percentuale  annua
del  credito  concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da
sostenere  per  utilizzarlo,  calcolato  conformemente  alla  formula
matematica  che  figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio
90/88/CEE.
  2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al
comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio
stabilisce   con  propria  delibera,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale,  le  modalita'  da  applicarsi  nel  calcolo   del   TAEG,
individuando in particolare gli elementi da computare in esso.
 
          Note all'art. 19:
            -  Il  D.L.  3  maggio  1991,  n.  143,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 1991,
          n. 106, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 5
          luglio 1991, n. 197, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 1991. L'art.
          6 recita:
            "Art. 6 (Elenco  di  intermediari  operanti  nel  settore
          finanziario).   - 1. L'esercizio in via prevalente di una o
          piu' delle  attivita'  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  e'
          riservato  agli  intermediari  iscritti  in apposito elenco
          tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale  dell'Ufficio
          italiano    dei   cambi,   il   quale   da'   comunicazione
          dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
            2. Gli intermediari di cui al comma 1 che  esercitano  la
          propria  attivita' nei confronti del pubblico o che erogano
          credito al consumo, anche se nell'ambito dei  propri  soci,
          devono   avere  la  forma  di  societa'  per  azioni  o  in
          accomandita per azioni o a responsabilita'  limitata  o  di
          societa'  cooperativa. Il capitale sociale versato non puo'
          essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto
          per la costituzione delle societa' per azioni. Il  Ministro
          del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia,
          puo'  indicare una misura inferiore del capitale minimo per
          particolari categorie di operatori. Entro  due  anni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, i  soggetti  di  cui  al  presente  comma
          procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di
          capitale eventualmente necessarie.
            2-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 2, gli
          intermediari di cui al comma 1 che  esercitano  l'attivita'
          di  locazione finanziaria devono avere la forma di societa'
          per azioni e un capitale sociale versato  non  inferiore  a
          cinque   volte   il   capitale   minimo   previsto  per  la
          costituzione delle societa' per azioni".
            3.  Le   cariche   di   presidente   del   consiglio   di
          amministrazione,  di amministratore delegato e di direttore
          generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni
          equivalenti presso gli intermediari di cui  ai  commi  2  e
          2-bis  possono  essere  ricoperte,  a decorrere dal secondo
          anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  solo  da  persone che
          abbiano maturato un'adeguata  esperienza  per  uno  o  piu'
          periodi  complessivamente non inferiori a tre anni mediante
          esercizio di attivita' professionale in  materie  attinenti
          al   settore   giuridico,  economico  e  finanziario  o  di
          insegnamento  nelle  medesime  materie,   ovvero   mediante
          svolgimento  di  funzioni di amministrazione o dirigenziali
          presso enti pubblici economici o presso imprese del settore
          finanziario o societa' di capitali.
            4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto
          almeno  uno  dei  sindaci  effettivi  ed  uno  dei  sindaci
          supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve
          essere  iscritto  nell'albo  dei  ragionieri  o dei dottori
          commercialisti o  nel  ruolo  dei  revisori  ufficiali  dei
          conti.  La  presidenza  del collegio viene attribuita a uno
          dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.
            4-bis. Gli  intermediari  di  cui  ai  commi  2  e  2-bis
          esercenti  l'attivita'  alla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  possono  continuare  ad  esercitarla   a
          condizione  che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano
          dei cambi entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei
          confronti   dei   soggetti   che   non   ottemperano   alle
          disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e  4  nei  termini
          ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8.
            5.  Entro  trenta  giorni  dalla data di approvazione del
          bilancio di  esercizio,  a  decorrere  da  quello  relativo
          all'anno  1991,  gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis
          depositano presso l'Ufficio  italiano  dei  cambi  l'elenco
          delle  persone  che ricoprono le cariche di amministratore,
          sindaco  e  direttore  generale  o  cariche  che   comunque
          comportino   l'esercizio   di   funzioni  equivalenti,  con
          l'indicazione, sottoscritta  da  ciascuno  di  essi,  delle
          cariche  analoghe  ricoperte  nel  corso  dell'ultimo  anno
          presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.  Analoga
          documentazione  deve  essere  depositata in occasione della
          nomina  di  nuovi  amministratori,  direttori  generali   e
          sindaci,  entro trenta giorni dall'assunzione della carica.
          L'omissione e' punita con l'arresto fino a tre mesi  o  con
          l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora
          le  indicazioni  fornite  siano  false,  se  il  fatto  non
          costituisce reato piu' grave, si applica la reclusione fino
          a  tre  anni.  Gli intermediari cui appartengono i soggetti
          responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per  il
          pagamento  delle  ammende e sono obbligati ad esercitare il
          diritto di rivalsa.
            6. Entro lo  stesso  termine  di  cui  al  comma  5,  gli
          intermediari  di  cui  ai commi 2 e 2-bis devono comunicare
          l'elenco nominativo dei  soci  quale  risulta  dal  verbale
          dell'assemblea  che  ha approvato il bilancio. Si applicano
          le sanzioni di cui allo stesso comma 5.
            7. ..............................
            8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione
          comporta la cancellazione dall'elenco, che  viene  disposta
          dal  Ministro  del  tesoro,  anche  su proposta della Banca
          d'Italia o della CONSOB.
            9. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 da parte
          di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero  per  i  quali
          comunque  non  sussistano  le  condizioni di iscrizione, e'
          punito con la pena della reclusione da sei mesi  a  quattro
          anni  e  della  multa  da lire quattro milioni a lire venti
          milioni.
            10. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando
          il fatto e' commesso adottando modalita' operative  tipiche
          delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra
          il  pubblico  l'errato  convincimento  che  l'azienda fosse
          autorizzata ad esercitare attivita' bancaria".
            - Il  R.D.L.  n.  375/1936,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 63 del 16
          marzo 1936. L'art.  90 recita:
            "Art. 90. - Il capo dell'ispettorato, sentite le  persone
          cui  venne  contestata  l'infrazione e l'azienda di credito
          civilmente responsabile, riferisce  sulle  infrazioni  alle
          disposizioni  della presente legge per l'applicazione delle
          pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.
            Il Ministro per le finanze sulla base dei  fatti  esposti
          nella relazione dell'ispettorato, quando ne sia autorizzato
          dal   Comitato   dei   Ministri,   provvede   con   proprio
          provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art.  37
          della  legge  7  gennaio  1929, n. 4, ad applicare le dette
          pene pecuniarie.
            Contro il provvedimento del Ministro per  le  finanze  e'
          ammesso  reclamo  alla Corte di appello di Roma. Il reclamo
          deve  essere  presentato  all'ispettorato  nel  termine  di
          giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento
          impugnato.  L'ispettorato  trasmette  il reclamo alla corte
          d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con
          le sue osservazioni.
            La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel
          reclamo, puo' fissare dei termini per la  presentazione  di
          memorie  e  documenti;  se occorrono investigazioni uno dei
          consiglieri e' incaricato di eseguirle in via sommaria.
            Il giudizio della corte e' dato in camera  di  consiglio,
          sentito  il  pubblico ministero, mediante decreto motivato,
          non soggetto ad alcun gravame.
            Le  parti interessate potranno chiedere di essere sentite
          personalmente.
            Copia del decreto e' trasmessa, a cura della  cancelleria
          della Corte d'appello all'ispettorato, per l'esecuzione".
            -  La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana n. 329 del 30 novembre 1981. L'art. 16
          recita:
            "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso  il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          e, se questa non vi e'  stata,  dalla  notificazione  degli
          estremi della violazione.
            Nei  casi di violazione del testo unico delle norme sulla
          circolazione  stradale  e  dei   regolamenti   comunali   e
          provinciali   continuano   ad  applicarsi,  rispettivamente
          l'art. 138  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche apportate dall'art. 11 della  legge  14  febbraio
          1974,  n.  62,  e  l'art.  107  del testo unico delle leggi
          comunali e provinciali approvato con regio-decreto 3  marzo
          1934, n.  383.
            Il  pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in cui le norme antecedenti  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge non consentivano l'oblazione".