Art. 19. 
                  (Controllo della fauna selvatica) 
  1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la
caccia a determinate specie di fauna selvatica  di  cui  all'articolo
18, per importanti  e  motivate  ragioni  connesse  alla  consistenza
faunistica o  per  sopravvenute  particolari  condizioni  ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. 
  2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio  zootecnico,
per la tutela del  suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la  selezione
biologica, per la tutela del  patrimonio  storico-artistico,  per  la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono  al
controllo delle specie di fauna selvatica anche  nelle  zone  vietate
alla  caccia.  Tale  controllo,  esercitato   selettivamente,   viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su  parere
dell'Istituto nazionale per la fauna  selvatica.  Qualora  l'Istituto
verifichi l'inefficacia  dei  predetti  metodi,  le  regioni  possono
autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono  essere  attuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. 
Queste  ultime  potranno  altresi'  avvalersi   dei   proprietari   o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani  medesimi,  purche'
muniti di lincenza per l'esercizio venatorio, nonche'  delle  guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per  l'esercizio
venatorio. 
  3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono  attuare  i
piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre  persone,  purche'
munite di licenza per l'esercizio venatorio.