Art. 19 
                           Autorizzazioni 
 
  1. La Banca d'Italia  autorizza  preventivamente  l'acquisizione  a
qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da  chiunque  effettuata
quando comporta, tenuto conto delle azioni o  quote  gia'  possedute,
una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della  banca
rappresentato  da  azioni  o   quote   con   diritto   di   voto   e,
indipendentemente da tale limite, quando la  partecipazione  comporta
il controllo della banca stessa. 
  2.  La  Banca  d'Italia,  inoltre,  autorizza  preventivamente   le
variazioni della partecipazione quando comportano  partecipazioni  al
capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti  dalla
medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali  limiti,  quando
le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 
  3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria  anche  per
l'acquisizione  del  controllo  di  una  societa'  che  detiene   una
partecipazione superiore al 5 per cento del  capitale  di  una  banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che,  comunque,
comporta il controllo della banca stessa. 
  4. La Banca d'Italia  individua  i  soggetti  tenuti  a  richiedere
l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o e'  attribuito  a
un soggetto diverso dal socio. 
  5. La Banca d'Italia  rilascia  l'autorizzazione  quando  ricorrano
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca;
l'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata. 
  6. I soggetti che, anche attraverso societa' controllate,  svolgono
in misura rilevante attivita' d'impresa in settori  non  bancari  ne'
finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote
che   comportano,   unitamente   a   quelle   gia'   possedute,   una
partecipazione superiore al 15 per cento del capitale  di  una  banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o,  comunque,  il
controllo della banca stessa. 
  7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza  di
accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente,  in
capo ai soggetti indicati nel comma 6, una  rilevante  concentrazione
di  potere  per  la  nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  degli
amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione  sana  e
prudente della banca stessa. 
  8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di
reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione
al Ministro del tesoro, su  proposta  del  quale  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione. 
  9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR,
emana disposizioni attuative del presente articolo.