Art. 19. 1. L'articolo 42 e' sostituito dal seguente: "Art. 42 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap). - 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Note all'art. 19: - Per il riferimento alla legge n. 482/1968 vedi nota n. 17. - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 19 (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio) - 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, in- tegrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche. - La legge n. 466/1980 reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o azioni terroristiche". - Si riportano gli articoli 5 e 17 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro): "Art. 5 (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego) - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare: a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale. i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi: svolgono inoltre i compiti di cui all'art. 3 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970. n. 83; b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni. osservati opportuni criteri di proporzionalita'; d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative, con le attivita' di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione; e) possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge 29 aprile 1949 n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali modalita' diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicita' e modalita' per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione; f) possono esprimere parere attraverso apposita sottocommissione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sul motivi delle selezioni". "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego. - 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere. i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile. 2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative. 3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni. 4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale. 5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845". - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 17 (Formazione professionale). - 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attivita' specifiche nell'ambito delle attivita' del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacita' ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, e' inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di freguentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'adestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonche' da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978. 4. Agli allievi che abbiano freguentato i corsi di cui al comma 2 e' rilasciato un attestato di freguenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico produttivo territoriale. 5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".