Art. 19.
  1. L'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  42  (Assunzioni  obbligatorie  delle  categorie  protette  e
tirocinio per portatori di handicap). - 1. Le assunzioni obbligatorie
da  parte  delle  amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
avvengono  per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
collocamento sulla base  delle  graduatorie  stabilite  dagli  uffici
provinciali  del  lavoro e della massima occupazione, previa verifica
della compatibilita' della invalidita' con le mansioni  da  svolgere.
Per  il  coniuge  superstite  e per i figli del personale delle forze
dell'ordine deceduto nell'espletamento  del  loro  servizio,  nonche'
delle  vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui
alla legge 13 agosto 1980, n.  466,  tali  assunzioni  avvengono  per
chiamata diretta nominativa.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle
direttive  impartite  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimenti  della  funzione  pubblica  e  degli   affari   sociali,
promuovono  o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,
programmi  di  assunzioni  per portatori di handicap, che comprendano
anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le  strutture
delle   amministrazioni   medesime  realizzati  dai  servizi  di  cui
all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
 
          Note all'art. 19:
             - Per il riferimento alla legge n. 482/1968 vedi nota n.
          17.
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          104/1992  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate):
             "Art.  19  (Soggetti  aventi  diritto  al   collocamento
          obbligatorio)  -  1. In attesa dell'entrata in vigore della
          nuova  disciplina   del   collocamento   obbligatorio,   le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 2 aprile 1968, n. 482, e
          successive  modificazioni,  devono  intendersi  applicabili
          anche  a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i
          quali abbiano una  capacita'  lavorativa  che  ne  consente
          l'impiego  in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento
          al lavoro, la valutazione della persona handicappata  tiene
          conto    della    capacita'    lavorativa   e   relazionale
          dell'individuo  e  non  solo  della  minorazione  fisica  o
          psichica.   La  capacita'  lavorativa  e'  accertata  dalle
          commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, in-
          tegrate ai sensi dello stesso articolo da  uno  specialista
          nelle     discipline    neurologiche,    psichiatriche    o
          psicologiche.
             - La legge n. 466/1980  reca:  "Speciali  elargizioni  a
          favore  di  categorie di dipendenti pubblici e di cittadini
          vittime del dovere o azioni terroristiche".
             - Si riportano gli  articoli  5  e  17  della  legge  n.
          56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
             "Art.   5   (Compiti  delle  commissioni  regionali  per
          l'impiego) - 1.   Le commissioni  regionali  per  l'impiego
          costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di
          controllo  di  politica  attiva del lavoro. A tal fine esse
          attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
               a) realizzano, nel  proprio  ambito  territoriale,  in
          armonia  con gli indirizzi della programmazione nazionale e
          regionale.  i  compiti  della  commissione   centrale   per
          l'impiego   secondo   gli  indirizzi  da  questa  espressi:
          svolgono inoltre i compiti di cui all'art. 3  del  decreto-
          legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 marzo 1970. n. 83;
               b)   esprimono  parere  sui  programmi  di  formazione
          professionale predisposti dall'amministrazione regionale  e
          propongono  la  istituzione  di  corsi  di qualificazione e
          riqualificazione professionale per  i  lavoratori  iscritti
          nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita'
          per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate;
               c)  possono  autorizzare,  con  propria deliberazione,
          operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro,
          consentendo   che   agli   avviamenti    per    particolari
          insediamenti   produttivi,   anche  sostitutivi,  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n.  464,  concorrano
          lavoratori  iscritti  nelle  liste  d'altre circoscrizioni,
          ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in
          determinati  comuni.   osservati   opportuni   criteri   di
          proporzionalita';
               d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di
          lavoratori  affetti  da  minorazioni  fisiche  o  mentali o
          comunque di difficile collocamento, in  collaborazione  con
          le  imprese  disponibili,  integrando le iniziative, con le
          attivita' di orientamento, di formazione, di  riadattamento
          professionale svolte o autorizzate dalla regione;
               e)  possono  stabilire,  in  deroga  all'art. 22 della
          legge  29  aprile  1949   n.   264,   anche   per   singole
          circoscrizioni,  su  proposta  delle competenti commissioni
          circoscrizionali modalita' diverse per  l'iscrizione  nelle
          liste  di  collocamento  e diverse periodicita' e modalita'
          per  la  dichiarazione   di   conferma   nello   stato   di
          disoccupazione;
               f)   possono   esprimere  parere  attraverso  apposita
          sottocommissione entro e non oltre il termine  di  quindici
          giorni  dalla  presentazione della domanda, sulle richieste
          di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali
          proroghe;
               g) possono determinare, su proposta delle  commissioni
          circoscrizionali  interessate,  in  relazione a particolari
          situazioni  locali,  connesse  anche  al  numero   e   alle
          caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle
          liste,   nonche'  alla  natura  delle  varie  richieste  di
          assunzione, procedure per la  convocazione  e  l'avviamento
          dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
               h)  qualora  vi  siano fondati motivi per ritenere che
          sussista violazione della legge 9 dicembre  1977,  n.  903,
          avvalendosi  dell'ispettorato del lavoro e della consulenza
          del comitato nazionale per  l'attuazione  dei  principi  di
          parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i
          lavoratori  e  le  lavoratrici, possono effettuare indagini
          presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'.
          I datori di lavoro sono tenuti a fornire  informazioni  sui
          criteri e sul motivi delle selezioni".
             "Art.   17   (Convenzioni   tra  imprese  e  commissioni
          regionali o circoscrizionali per l'impiego. - 1.  L'impresa
          o  il  gruppo  di  imprese, anche tramite le corrispondenti
          associazioni sindacali, possono proporre  alla  commissione
          regionale  o circoscrizionale per l'impiego un programma di
          assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di  cui  alla
          legge  2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e
          dell'esame  preventivo  con  le  organizzazioni   sindacali
          territoriali  dei  lavoratori  e  dei  datori di lavoro, la
          commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una
          convenzione con l'impresa o  il  gruppo  di  imprese  nella
          quale   siano   stabiliti  i  tempi  delle  assunzioni,  le
          qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali  dei
          lavoratori da assumere. i corsi di formazione professionale
          ritenuti   necessari,  da  organizzare  di  intesa  con  la
          regione, nonche',  in  deroga  alle  norme  in  materia  di
          richiesta  numerica,  l'eventuale  facolta' di assumere con
          richiesta nominativa una quota di lavoratori  per  i  quali
          sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo'
          prevedere   misure   tendenti  a  promuovere  l'occupazione
          femminile e giovanile.
             2. La convenzione puo' anche  prevedere  l'ammissione  a
          periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
          lavoratori.  In  detta  convenzione  saranno  determinati i
          requisiti e i criteri di  selezione  e  di  avviamento  per
          l'ammissione ai predetti periodi di formazione.  Al termine
          di   tali   periodi,  l'impresa  ha  facolta'  di  assumere
          nominativamente coloro  che  hanno  svolto  tali  attivita'
          formative.
             3.    La   convenzione   stipulata   dalla   commissione
          circoscrizionale e'  trasmessa  per  la  approvazione  alla
          commissione  regionale  per  l'impiego.  Nel caso in cui la
          deliberazione della commissione regionale per l'impiego non
          sia  intervenuta  nel  termine   di   trenta   giorni   dal
          ricevimento  della  convenzione, quest'ultima e' sottoposta
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale e si intende  approvata  quando  siano  inutilmente
          trascorsi ulteriori trenta giorni.
             4.  Il  nulla  osta  di  avviamento  e' rilasciato dalla
          sezione circoscrizionale.
             5.  Gli  oneri   conseguenti   all'attivita'   formativa
          organizzata  di  intesa  con le regioni sono a carico delle
          regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21  dicembre
          1978, n. 845".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge n.
          104/1992 (Legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate):
             "Art. 17 (Formazione professionale). - 1. Le regioni, in
          attuazione  di  quanto  previsto  dagli  articoli  3, primo
          comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e  h),
          della   legge   21   dicembre   1978,  n.  845,  realizzano
          l'inserimento della  persona  handicappata  negli  ordinari
          corsi  di  formazione  professionale  dei centri pubblici e
          privati e garantiscono agli allievi  handicappati  che  non
          siano  in  grado  di  avvalersi dei metodi di apprendimento
          ordinari l'acquisizione di  una  qualifica  anche  mediante
          attivita' specifiche nell'ambito delle attivita' del centro
          di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento
          emerso  dai  piani  educativi  individualizzati  realizzati
          durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai  centri
          i sussidi e le attrezzature necessarie.
             2.  I  corsi  di  formazione professionale tengono conto
          delle  diverse  capacita'   ed   esigenze   della   persona
          handicappata  che,  di  conseguenza,  e' inserita in classi
          comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
             3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti
          corsi  per  le  persone  handicappate  non  in   grado   di
          freguentare  i  corsi  normali.    I  corsi  possono essere
          realizzati nei centri di riabilitazione,  quando  vi  siano
          svolti  programmi  di  ergoterapia  e programmi finalizzati
          all'adestramento  professionale,  ovvero   possono   essere
          realizzati  dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge
          n. 845 del 1978, nonche' da organizzazioni di  volontariato
          e  da  enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  provvedono  ad adeguare alle disposizioni di cui al
          presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
          attuazione per le attivita' di formazione professionale  di
          cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
             4.  Agli  allievi che abbiano freguentato i corsi di cui
          al comma 2 e' rilasciato un attestato di freguenza utile ai
          fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel
          quadro economico produttivo territoriale.
             5.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  favore  delle
          persone  handicappate  dalla  citata legge n. 845 del 1978,
          una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16
          maggio  1970,  n.  281,  e'  destinata  ad  iniziative   di
          formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali,
          quali   tirocini,   contratti   di  formazione,  iniziative
          territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,  sulla
          base  di  criteri  e  procedure  fissati  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".