Art. 19. 
                 Personale delle camere di commercio 
  1.  Al  personale  delle  camere  di  commercio  si  applicano   le
disposizioni previste dalla legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  e  dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. Il trattamento previdenziale  dei  dipendenti  delle  camere  di
commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti. 
 
          Note all'art. 19:
             -  La  legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale".
             -   Il   D.Lgs.   n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".