Art. 19. Funzioni del consiglio scolastico distrettuale 1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente: a) allo svolgimento di attivita' parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche; b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa; c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica; d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e di istruzione ricorrente; e) al potenziamento delle attivita' culturali e sportive destinate agli alunni; f) ad attivita' di sperimentazione; g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado. 2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorita' delle diverse iniziative. 3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresi' un programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie. 4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attivita' della scuola e l'organizzazione dei servizi necessari. 5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto cio' che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonche' all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unita' scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica; al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve, le garanzie di legge per il personale stesso; al Ministro della pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtalocali. 6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che e' obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti. 7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attivita' assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio. 8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresi' iniziative di orientamento scolastico. 9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici. 10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. 11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' in ordine all'impiego dei mezzi finanziari. 12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' l'impiego dei mezzi finanziari.
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 845/1978, (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente: "Art. 10 (Raccordi con il sistema scolastico). - Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni di distretti stessi. Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria o superiore".