Art. 19. 
           Funzioni del consiglio scolastico distrettuale 
 
  1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di
ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali  fissate  dal
Ministro della pubblica istruzione e previe opportune  intese,  anche
attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre
membri,  compreso  il  presidente,  dei  consigli  di  circolo  o  di
istituto, con gli organi  competenti  delle  istituzioni  scolastiche
interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive  competenze,  un  programma
per l'anno scolastico successivo attinente: 
    a)    allo    svolgimento    di    attivita'     parascolastiche,
extrascolastiche e interscolastiche; 
    b) ai servizi di orientamento scolastico  e  professionale,  e  a
quelli di assistenza scolastica ed educativa; 
    c)  ai  servizi  di   medicina   scolastica   e   di   assistenza
socio-psico-pedagogica; 
    d) ai corsi di  istruzione  degli  adulti  e  alle  attivita'  di
educazione permanente e di istruzione ricorrente; 
    e)  al  potenziamento  delle  attivita'  culturali   e   sportive
destinate agli alunni; 
    f) ad attivita' di sperimentazione; 
    g)     all'integrazione      specialistica,      al      servizio
socio-psico-pedagogico e a forme  particolari  di  sostegno  per  gli
alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado. 
  2. In attuazione del predetto  programma  il  consiglio  scolastico
distrettuale ha il potere di avanzare  concrete  specifiche  proposte
agli enti e organi competenti anche in ordine  alla  priorita'  delle
diverse iniziative. 
  3. Il consiglio  scolastico  distrettuale  predispone  altresi'  un
programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i
servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo
scolastico nelle scuole  speciali  o  nelle  classi  ordinarie  delle
pubbliche scuole elementari e medie. 
  4.  Il  consiglio  scolastico  distrettuale  stabilisce  i  criteri
generali per  il  coordinamento  dell'uso  delle  attrezzature  della
scuola da parte di altre scuole che  ne  facciano  richiesta  per  lo
svolgimento di attivita' della scuola e l'organizzazione dei  servizi
necessari. 
  5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: 
   al provveditore agli studi, alla regione, agli  enti  locali,  per
quanto  di  rispettiva  competenza,  per  tutto  cio'   che   attiene
all'istituzione,  alla  localizzazione  e  al   potenziamento   delle
istituzioni scolastiche, nonche' all'organizzazione e  allo  sviluppo
dei servizi e delle strutture relative, anche al fine  di  costituire
unita' scolastiche territorialmente  e  socialmente  integrate  e  di
assicurare, di regola, la presenza  nel  distretto  di  scuole  dello
Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle  universita',  delle
accademie di belle arti e dei conservatori di musica; 
   al Ministro della pubblica  istruzione  ed  al  provveditore  agli
studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte
salve, le garanzie di legge per il personale stesso; 
   al Ministro  della  pubblica  istruzione,  per  l'inserimento  nei
programmi  scolastici  di  studi  e  ricerche  utili  alla   migliore
conoscenza delle realtalocali. 
  6.  Il  consiglio  scolastico  distrettuale  esprime  parere   ogni
qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione
o dagli enti locali, parere che e' obbligatorio quando si  tratti  di
interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma  1  ma
in esso non previsti. 
  7. Il consiglio scolastico  distrettuale  provvede  ai  compiti  di
assistenza scolastica che siano  affidati  o  delegati  al  distretto
dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento  e
l'integrazione delle attivita' assistenziali svolte nel distretto con
i restanti servizi scolastici, al fine  della  piena  attuazione  del
diritto allo studio. 
  8.  Il  consiglio   scolastico   distrettuale   promuove   altresi'
iniziative di orientamento scolastico. 
  9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le
regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti
di consultazione e di programmazione in  materia  di  orientamento  e
formazione  professionale  e  per   l'attuazione   delle   iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici. 
  10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti e la  invia
al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. 
  11. Il consiglio scolastico distrettuale  delibera  il  regolamento
interno, il bilancio  preventivo,  il  conto  consuntivo  nonche'  in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari. 
  12. Si pronuncia su ogni altro argomento  attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  13. Gli studenti che non abbiano raggiunto  la  maggiore  eta'  non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti
il bilancio preventivo, il conto  consuntivo  nonche'  l'impiego  dei
mezzi finanziari. 
 
          Nota all'art. 19:
             -  Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.  845/1978,
          (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Raccordi con il sistema scolastico). - Per  la
          realizzazione  delle  attivita' di formazione professionale
          le regioni possono utilizzare le  sedi  degli  istituti  di
          istruzione  secondaria  superiore  e le attrezzature di cui
          sono dotate, secondo le norme  previste  dall'art.  38  del
          decreto  del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616.
             Le regioni, mediante  apposite  convenzioni,  mettono  a
          disposizione   del   sistema   scolastico   attrezzature  e
          personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro  e
          di   formazione   tecnologica   nell'ambito   della  scuola
          dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
             Le  regioni  si  avvalgono  dei  consigli  dei distretti
          scolastici per compiti di consultazione e di programmazione
          in materia di orientamento e formazione professionale e per
          l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni  di
          distretti stessi.
             Ai  fini dell'innovazione metodologico-didattica e della
          ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi
          a  facilitare  la  cooperazione  fra   le   iniziative   di
          formazione  professionale  e  le  istituzioni di istruzione
          secondaria o superiore".