Art. 19. Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui BOT - corrisposti anticipatamente - e' determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte. Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, e' determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18, ultimo comma.