Art. 19. Norme transitorie 1. La commercializzazione e l'utilizzazione degli additivi non conformi alle disposizioni del presente decreto e' vietata: a) dal 1 luglio 1996 per i prodotti di cui al titolo II, capi I e II; b) dal 25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo III. 2. I prodotti alimentari e gli edulcoranti da tavola immessi sul mercato o etichettati prima delle date indicate al comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 3. Gli edulcoranti con requisiti di purezza specifici diversi da quelli riportati nell'allegato XVI, conformi alle disposizioni preesistenti, immessi sul mercato o etichettati prima del 1 luglio 1996, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.