Art. 19.
                          V i g i l a n z a
  1.  L'autorita'  di  Governo  competente  in  materia di spettacolo
verifica   il   rispetto   degli   impegni   cui  e'  subordinata  la
conservazione  dei  diritti  e  delle  prerogative riconosciuti dalla
legge agli enti originari.
  2.  L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo'
disporre  ispezioni,  anche  su  proposta  del  Ministro del tesoro e
all'esito di queste puo':
    a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
    b)  pronunciare,  fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la
decadenza  dai  diritti  e dalle prerogative riconosciuti dalla legge
agli enti originari.
  3.   Le   fondazioni   trasmettono   al   Ministero  del  tesoro  e
all'autorita'  di  Governo  competente  in  materia  di spettacolo le
informazioni, anche periodiche, da essi richieste.