Art. 19. 1. All'articolo 37 del decreto 119/92, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Le autorizzazioni alla fabbricazione e all'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, gia' concesse ai sensi della normativa precedentemente in vigore, hanno validita' fino al 31 dicembre 2000, purche', entro il 31 dicembre 1998, sia presentata domanda di rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta. 3-ter. La vendita al dettaglio dei medicinali di cui al comma 4, nonche' dei medicinali destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, puo' essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica, comunque senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria.".