Art. 19.

  1.  All'articolo  37  del  decreto  119/92,  dopo  il  comma 3 sono
aggiunti i seguenti commi:
"3-bis.  Le  autorizzazioni  alla  fabbricazione  e all'immissione in
commercio  dei  medicinali  veterinari  ad  azione antiparassitaria e
disinfestante per uso esterno, gia' concesse ai sensi della normativa
precedentemente  in vigore, hanno validita' fino al 31 dicembre 2000,
purche',  entro  il  31  dicembre  1998,  sia  presentata  domanda di
rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta.
  3-ter.  La  vendita  al dettaglio dei medicinali di cui al comma 4,
nonche'  dei medicinali destinati esclusivamente ad essere utilizzati
per   i   pesci   d'acquario,   gli  uccelli  domestici,  i  piccioni
viaggiatori,  gli  animali  da  terrario  ed i piccoli roditori, puo'
essere  effettuata  anche negli esercizi commerciali rientranti nella
relativa tabella merceologica, comunque senza obbligo di prescrizione
medico-veterinaria.".