Art. 19 
             (Divieti di espulsione e di respingimento) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) 
 
  1. In nessun caso puo' disporsi  l'espulsione  o  il  respingimento
verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di
persecuzione  per  motivi  di  razza,  di  sesso,   di   lingua,   di
cittadinanza, di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato  verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
  2. Non e' consentita l'espulsione,  salvo  che  nei  casi  previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: 
   a) degli stranieri minori di anni diciotto,  salvo  il  diritto  a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
   b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo  il
disposto dell'articolo 9; 
   c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado  o
con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
   d) delle donne in stato di gravidanza o nei  sei  mesi  successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.