(( Art. 19-ter


           Indennizzi per le aziende commerciali in crisi


  1.  L'indennizzo  di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo  1996,  n.  207,  e'  concesso,  con  le medesime modalita' ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti
di  cui  all'articolo  2 del medesimo decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
  2.  L'aliquota  contributiva  di  cui  all'articolo  5  del decreto
legislativo  28  marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti alla
gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti  attivita'  commerciali  presso  l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al
31 dicembre 2013.
  3.  Le  domande  di  cui  all'articolo 7 del decreto legislativo 28
marzo  1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al
comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
  4.  L'indennizzo  di  cui  al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207,  e' erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli 1, 5 e 7 del
          decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
          delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
          la cessazione dell'attivita' commerciale):
             «Art.  1  (Indennizzo  per  la cessazione dell'attivita'
          commerciale).  -  1.  Il  presente  decreto legislativo, in
          attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2, comma 43,
          della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  istituisce,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  un  indennizzo  per  la
          cessazione   definitiva   dell'attivita'   commerciale   ai
          soggetti   che   esercitano,  in  qualita'  di  titolari  o
          coadiutori,  attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
          anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
          di  alimenti  e  bevande,  ovvero  che esercitano attivita'
          commerciale su aree pubbliche.».
             «Art.  5  (Fondo  per  la  razionalizzazione  della rete
          commerciale).  -  1.  Per  le  finalita' di cui al presente
          decreto   e'   istituito  presso  l'INPS  il  «Fondo  degli
          interventi per la razionalizzazione della rete commerciale»
          che  opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
          Gestione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali
          degli esercenti attivita' commerciali.
             2.  Per  il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il
          31  dicembre  2000,  gli  iscritti  alla Gestione di cui al
          comma   1   sono   tenuti   al  versamento  di  un'aliquota
          contributiva  aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
          Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
          dalla   legge   2   agosto   1990,  n.  233,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             3.  Per  l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve
          essere  effettuato  in  unica soluzione entro il 20 ottobre
          1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
             4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
             a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata al
          finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
             b)  per  la  restante  quota pari allo 0,02 per cento e'
          devoluta  alla  Gestione dei contributi e delle prestazioni
          previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
             5.  Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui
          al   comma  1  a  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla
          concessione  dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione
          dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
          esercenti   attivita'   commerciali,  ove  potranno  essere
          utilizzate  a  copertura delle prestazioni che fanno carico
          alla Gestione medesima.».
             «Art.  7 (Procedure per la concessione dell'indennizzo).
          -   1.  La  domanda  diretta  ad  ottenere  la  concessione
          dell'indennizzo  deve  essere  presentata  presso  le  sedi
          periferiche    dell'INPS    sul    modello    appositamente
          predisposto,  unitamente  alla  documentazione  probante il
          rispetto  dei  requisiti e delle condizioni di cui all'art.
          2.
             2.  Le  domande  possono  essere  presentate entro il 31
          gennaio 1999.
             3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo
          l'ordine   cronologico,  dalla  sede  periferica  dell'INPS
          competente  per  territorio,  che  verifica  i requisiti di
          ammissibilita'   delle  domande  e  trasmette,  con  parere
          motivato,  le  risultanze  al  Comitato  di  gestione entro
          trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
             4.  Il  Comitato  di  gestione  decide in via definitiva
          sulla    concessione   dell'indennizzo   secondo   l'ordine
          cronologico   di  presentazione  delle  domande  alle  sedi
          periferiche  dell'INPS  e  nei  limiti della disponibilita'
          delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
             5.  Il  Comitato  di  gestione puo' disporre la chiusura
          anticipata  del  termine  di presentazione delle domande di
          indennizzo   in  caso  di  esaurimento  delle  risorse  del
          Fondo.».
             -  Il  succitato  decreto legislativo n. 207 del 1996 e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1996,
          n. 96.