Art. 19.


                 Comitati regionali di coordinamento


  1.  Il  Comitato  regionale di coordinamento e' organo collegiale a
competenza intersettoriale.
  2. Il Comitato esprime pareri:
   a)  obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di
interesse  culturale  o  paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree
suscettibili  di  tutela  intersettoriale,  nonche'  in  merito  alle
proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
   b)  a  richiesta  del  direttore  regionale,  su ogni questione di
carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
  3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto
dai  soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si
esprime  sulle  questioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  a).  Tale
composizione  e'  integrata  con  i  responsabili di tutti gli uffici
periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime
sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
  4.  Le  risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
dei  Comitati  sono  assicurate dalle rispettive direzioni regionali,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.