(( Art. 19-bis Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome 1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.))
Riferimenti normativi Per il riferimento al testo dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi in note all'articolo 14.