(Allegato-art. 19)
                               Art. 19 
                   Forma e contenuto del contratto 
 
1. I contratti per le acquisizioni in  economia  di  beni  e  servizi
vengono stipulati mediante scrittura privata; per acquisizioni per le
quali e' possibile procedere mediante  affidamento  diretto,  di  cui
all'art. 11 del presente regolamento, la stipulazione  puo'  avvenire
anche mediante scambio di lettere  d'ordinazione.  Tali  atti  devono
riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito. 
2. Ai contratti  stipulati  ai  sensi  del  presente  regolamento  si
applicano le disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia
di tracciabilita' dei flussi finanziari.