Art. 19 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate  nel
caso in cui: 
    a)  venga  accertata  l'insussistenza,  in   capo   al   soggetto
beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per  l'accesso  e  la
fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento  al  requisito  di
cui al comma  1,  lettera  c),  dello  stesso  articolo,  l'attivita'
economica venga trasferita al di fuori  della  ZFU  prima  che  siano
decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di  cui
all'art. 14; 
    b) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o  contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attivita' di impresa
anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di  quanto
previsto  all'art.  9,  comma  6,   all'obbligo   di   tenuta   della
contabilita' separata; 
    d) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 18; 
    e)  emerga  che  il  soggetto  beneficiario  abbia  fruito  delle
esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi  di  cui
all'art. 14, comma 2, nonche'  agli  ulteriori  limiti  di  esenzione
previsti dal presente decreto. 
  2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario,  successivamente  alla
data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda  almeno  uno
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e ne abbia  dato
tempestiva  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  18,  comma   2,   le
agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale,  a  decorrere
dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito. 
  3. Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni  ovvero
si verifica la decadenza dalle stesse, il  Ministero  dello  sviluppo
economico procede al recupero presso le  imprese  delle  agevolazioni
indebitamente percepite  per  il  successivo  versamento  all'Entrata
dello Stato, ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73.