Art. 19 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui: a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l'attivita' economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14; b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attivita' di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 6, all'obbligo di tenuta della contabilita' separata; d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 18; e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi di cui all'art. 14, comma 2, nonche' agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto. 2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito. 3. Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.