Art. 19 Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali 1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad altri beni » sono sostituite dalle seguenti: « a beni diversi dai supporti integrativi »; a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. »; )) b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso"; c) l'ottavo periodo e' abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Riferimenti normativi Si riporta la lettera c) dell'articolo 74, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificata dalla presente legge: "Art. 74. Disposizioni relative a particolari settori. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta e' dovuta: a) - b) (Omissis). c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi a beni diversi dai supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.".