Art. 19 
 
 
             Eccezioni alle norme sulla incompatibilita' 
 
  1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della
professione di  avvocato  e'  compatibile  con  l'insegnamento  o  la
ricerca  in  materie  giuridiche   nell'universita',   nelle   scuole
secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione pubblici. 
  2. I docenti e i ricercatori universitari  a  tempo  pieno  possono
esercitare   l'attivita'   professionale   nei   limiti    consentiti
dall'ordinamento  universitario.  Per   questo   limitato   esercizio
professionale  essi  devono  essere  iscritti  nell'elenco  speciale,
annesso all'albo ordinario. 
  3.  E'  fatta  salva  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  per  gli
avvocati  che  esercitano  attivita'  legale  per  conto  degli  enti
pubblici con le limitate facolta' disciplinate dall'articolo 23.