Art. 19 
 
                     Comunicazione al Ministero 
                    dell'economia e delle finanze 
 
  1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui  all'articolo  27
della legge, gli operatori devono presentare  agli  istituti  e  alle
aziende di credito ai  quali  richiedono  la  transazione,  per  ogni
singolo  contratto  concernente  le  operazioni   assoggettate   alla
disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati: 
  a) estremi di iscrizione nel registro; 
  b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente; 
  c) modalita' di regolamento finanziario; 
  d) Paese di destinazione e di provenienza di tali beni e servizi; 
  e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore; 
  f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di  cui
all'articolo 1, comma  8,  e  agli  articoli  9,  10-ter,  10-quater,
10-quinquies e 13 della legge; 
  g) natura e importo  delle  relative  transazioni  bancarie,  anche
accessorie. 
  2. Gli istituti e le aziende di credito riceventi la  dichiarazione
di cui al comma 1 trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
o il nulla-osta di cui al comma  1,  lettera  f),  secondo  modalita'
stabilite dai Ministeri stessi, la dichiarazione di cui al  comma  1,
integrata dei seguenti dati: 
  a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta; 
  b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva,  dell'operazione  cui
e' riferita la transazione. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'art. 27 della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  8,  della  legge  9
          luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 9, della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, si veda nelle note all'art. 13. 
              - Il testo dell'art. 10-ter della legge 9 luglio  1990,
          n. 185, e' il seguente: 
              «Art.    10-ter     (Autorizzazione     generale     di
          trasferimento). -  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri
          approva  con  decreto   le   autorizzazioni   generali   di
          trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che
          autorizzano  direttamente   i   fornitori   stabiliti   nel
          territorio  nazionale,  che  rispettano  i  termini  e   le
          condizioni  indicati  nella  autorizzazione   medesima,   a
          effettuare   trasferimenti   di    materiali    d'armamento
          specificati  nella  autorizzazione  stessa  a  una  o  piu'
          categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. 
              2. I soggetti iscritti al registro di  cui  all'art.  3
          devono comunicare al Ministero degli  affari  esteri  e  al
          Ministero  della  difesa  la  volonta'  di  utilizzare  una
          autorizzazione generale per la prima  volta  almeno  trenta
          giorni prima dell'effettivo utilizzo. 
              3. Le autorizzazioni  generali  di  trasferimento  sono
          pubblicate quando: 
              a) il destinatario fa parte delle Forze armate  di  uno
          Stato membro ovvero  e'  un'amministrazione  aggiudicatrice
          nel settore della  difesa  che  effettua  acquisti  ad  uso
          esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro; 
              b) il destinatario e' un'impresa certificata  ai  sensi
          dell'art. 10-sexies; 
              c) il trasferimento e'  effettuato  per  dimostrazioni,
          valutazioni ed esposizioni; 
              d) il trasferimento e'  effettuato  per  operazioni  di
          manutenzione  e  riparazione,  se  il  destinatario  e'  il
          fornitore originario dei prodotti per la difesa. 
              4. Le autorizzazioni generali di trasferimento  possono
          essere pubblicate: 
              a) per il trasferimento effettuato  verso  altri  Stati
          membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di
          cooperazione intergovernativa concernente lo  sviluppo,  la
          produzione e l'uso di uno o piu'  materiali  di  armamento,
          quando il trasferimento e' necessario alla loro esecuzione; 
              b) per operazioni di supporto logistico,  manutenzione,
          fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per  le
          Forze armate di uno Stato membro. 
              5. Le autorizzazioni  generali  non  possono  avere  ad
          oggetto materiali o categorie  di  materiali  di  armamento
          classificati.». 
              - Il testo dell'art. 10-quater  della  legge  9  luglio
          1990, n. 185, e' il seguente: 
              «Art.    10-quater    (Autorizzazione    globale     di
          trasferimento). -  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri
          rilascia  l'autorizzazione  globale  di  trasferimento   su
          richiesta del singolo fornitore  per  il  trasferimento  di
          specifici materiali  di  armamento,  senza  limitazioni  di
          quantita' e valore, a destinatari  autorizzati  situati  in
          uno o piu' altri Stati membri. 
              2.  L'autorizzazione  globale  di  trasferimento   puo'
          essere rilasciata  anche  per  consentire  i  trasferimenti
          inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate  o
          di Polizia nazionali. 
              3.  L'autorizzazione  globale   di   trasferimento   e'
          rilasciata per un periodo  di  tre  anni  che  puo'  essere
          rinnovato. 
              4.  Le  imprese  munite  della  certificazione  di  cui
          all'art.  10-sexies  non  hanno  l'obbligo  di  fornire  la
          documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 
              5. Le imprese non munite di  certificazione  utilizzano
          le  autorizzazioni  globali   alle   condizioni   stabilite
          all'art. 20.». 
              - Il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9  luglio
          1990, n. 185, e' il seguente: 
              «Art.  10-quinquies  (Autorizzazione   individuale   di
          trasferimento). -  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri
          rilascia l'autorizzazione  individuale,  su  richiesta  del
          singolo fornitore, per il trasferimento  di  una  specifica
          quantita'  e  per  uno  specifico  valore  di   determinati
          materiali di armamento a uno specifico destinatario in  una
          o piu' spedizioni, quando: 
              a) la domanda di autorizzazione e' limitata a  un  solo
          trasferimento; 
              b)  e'  necessario  per  la  tutela   degli   interessi
          essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico; 
              c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli
          impegni internazionali; 
              d)  sussistono  serie  ragioni  per  ritenere  che   il
          fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i  termini
          e  le  condizioni  necessarie  per  il  rilascio   di   una
          autorizzazione globale di trasferimento. 
              2.  Le  imprese  munite  della  certificazione  di  cui
          all'art.  10-sexies  non  hanno  l'obbligo  di  fornire  la
          documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 
              3. Le imprese non munite di  certificazione  utilizzano
          le autorizzazioni  individuali  alle  condizioni  stabilite
          all'art. 20.». 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio  1990,  n.
          185, e' il seguente: 
              «Art. 13  (Autorizzazione).  -  1.  Il  Ministro  degli
          affari esteri, sentito  il  Comitato  di  cui  all'art.  7,
          autorizza con licenza individuale,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
          di cui all'art. 11, l'intermediazione, la  delocalizzazione
          produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e  di
          tecnologia, nonche', di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze,  l'esportazione  e  l'importazione,  definitive  o
          temporanee, il transito  dei  materiali  di  armamento,  la
          cessione,   all'estero   delle   licenze   industriali   di
          produzione dello stesso materiale e  la  riesportazione  da
          parte   dei   Paesi   importatori.   L'eventuale    rifiuto
          dell'autorizzazione      dovra'      essere       motivato.
          L'autorizzazione puo' assumere anche la  forma  di  licenza
          globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando
          riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali
          di  armamento  da  effettuare  nel  quadro   di   programmi
          congiunti  intergovernativi  o  industriali   di   ricerca,
          sviluppo, produzione di materiali di armamento  svolti  con
          imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO  con  i  quali
          l'Italia   abbia   sottoscritto   specifici   accordi   che
          garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione
          di materiali di armamento, il  controllo  delle  operazioni
          secondo i principi ispiratori della  presente  legge.  Tali
          accordi devono inoltre prevedere  disposizioni  analoghe  a
          quelle di  cui  all'art.  13  dell'Accordo  quadro  tra  la
          Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la
          Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia
          e il Regno Unito della Gran  Bretagna  e  dell'Irlanda  del
          Nord   relativo   alle    misure    per    facilitare    la
          ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea  per
          la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio  2000.  Con  la
          stessa licenza globale di progetto  puo',  inoltre,  essere
          autorizzata  la  fornitura  di  materiali   di   armamento,
          sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai
          suddetti Paesi per uso militare nazionale. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
          Ministro degli affari esteri senza  il  previo  parere  del
          Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni: 
              a) previste dall'art. 9, comma 4; 
              b) che  hanno  avuto  il  nulla  osta  alle  trattative
          contrattuali di cui all'art. 9, comma 5. 
              3.  Della   autorizzazione   va   data   notizia   alle
          Amministrazioni interessate. 
              4. 
              5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in  caso
          di domande incomplete ovvero mancanti della  documentazione
          di cui all'art. 11, comma 2 e  comma  3.  A  tali  fini  il
          Ministero degli affari esteri richiede all'interessato  gli
          elementi  o  la  documentazione   riscontrati   carenti   o
          incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 
              6.  Per  l'ottenimento  delle  autorizzazioni  per   le
          operazioni di esportazione di componenti specifici e  parti
          di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
          il certificato di importazione, rilasciato dalle  autorita'
          governative del Paese  primo  importatore  ad  una  propria
          impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata  dal
          proprio Governo a produrre e commercializzare materiali  di
          armamento, salva la facolta' di richiedere per  quei  Paesi
          che non  rilasciano  un  certificato  di  importazione,  il
          certificato di uso finale o documentazione equipollente.».