Art. 19 Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze 1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente; c) modalita' di regolamento finanziario; d) Paese di destinazione e di provenienza di tali beni e servizi; e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore; f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge; g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie. 2. Gli istituti e le aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, lettera f), secondo modalita' stabilite dai Ministeri stessi, la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati: a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta; b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 9, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 13. - Il testo dell'art. 10-ter della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-ter (Autorizzazione generale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. 2. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo. 3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando: a) il destinatario fa parte delle Forze armate di uno Stato membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro; b) il destinatario e' un'impresa certificata ai sensi dell'art. 10-sexies; c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni; d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario e' il fornitore originario dei prodotti per la difesa. 4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate: a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o piu' materiali di armamento, quando il trasferimento e' necessario alla loro esecuzione; b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le Forze armate di uno Stato membro. 5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.». - Il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-quater (Autorizzazione globale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantita' e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o piu' altri Stati membri. 2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di Polizia nazionali. 3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata per un periodo di tre anni che puo' essere rinnovato. 4. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'art. 20.». - Il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-quinquies (Autorizzazione individuale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantita' e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o piu' spedizioni, quando: a) la domanda di autorizzazione e' limitata a un solo trasferimento; b) e' necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico; c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali; d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento. 2. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'art. 20.». - Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni: a) previste dall'art. 9, comma 4; b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5. 3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate. 4. 5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.».