Art. 19 
 
 
                          Bandi di concorso 
 
  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le
pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso
l'amministrazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in  corso,  nonche'  quello  dei  bandi
espletati    nel    corso    dell'ultimo    triennio,    accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno di essi,  del  numero  dei  dipendenti
assunti e delle spese effettuate.