Art. 19 
 
          (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) 
 
  1. Al fine di garantire  il  regolare  avvio  dell'anno  accademico
2013-2014, fermi restando il limite percentuale di  cui  all'articolo
270, comma 1, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  il
ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma  6,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  il  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, le  graduatorie  nazionali  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi  di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
  2. I contratti a tempo determinato in essere  nell'anno  accademico
2012-2013, stipulati  con  il  personale  docente  delle  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia
maturato almeno 3  anni  accademici  in  incarichi  di  insegnamento,
possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle
more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  2,  comma  7,
lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di
posti  che  risultino  vacanti  e  disponibili,  in  subordine   agli
incarichi di cui al comma 1. 
  3. Al fine di  dare  attuazione  alle  linee  programmatiche  degli
organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo  di
cui all'articolo 13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,  sono  attribuite  con  incarico
deliberato dal Consiglio di amministrazione,  a  personale  dell'area
"Elevata professionalita'" del comparto Afam in  possesso  di  laurea
magistrale nello  specifico  ambito  professionale  dell'incarico  da
ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale  con  profilo
equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di comando o in aspettativa, a valere sulle facolta' assunzionali  di
cui  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre   1997,   n.   449.
Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Nelle more di un processo di  razionalizzazione  degli  Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine
di rimediare alle gravi  difficolta'  finanziarie  degli  stessi,  e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la  spesa  di  3  milioni  di
euro. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al  comma  4,
sulla base di criteri, definiti con lo stesso  decreto,  che  tengono
conto della spesa storica di ciascun istituto.