Art. 19 
 
 
                 Impronta del documento informatico 
 
  1. Nell'effettuare l'operazione di registrazione di protocollo  dei
documenti informatici l'impronta di cui all'art. 53, comma 1, lettera
f), del testo unico, va calcolata per ciascun  documento  informatico
associato alla registrazione di protocollo. 
  2.  La  funzione  crittografica  di  hash  da  impiegare   per   la
generazione dell'impronta  di  cui  al  comma  1  e'  definita  nella
deliberazione  CNIPA  del  21  maggio  2009,  n.  45,  e   successive
modificazioni, recante le regole per il riconoscimento e la  verifica
del documento informatico.