Art. 19 
 
 Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    (( a)  all'articolo  26,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
competente il giudice del luogo in cui il debitore ha  la  residenza,
il domicilio, la dimora o la sede"; )) 
    b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
  «Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).
- Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni  indicate
dall'articolo 413, quinto  comma,  per  l'espropriazione  forzata  di
crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il
giudice del  luogo  dove  il  terzo  debitore  ha  la  residenza,  il
domicilio, la dimora o la sede. 
  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione  forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il  debitore  ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»; 
    c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il settimo comma e' abrogato; 
  2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo
comma e» sono soppresse; 
    d) dopo l'articolo 492 e' inserito il seguente: 
  «Art. 492-bis  (Ricerca  con  modalita'  telematiche  dei  beni  da
pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente  del
tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il  diritto  della  parte  istante  a
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca  con  modalita'
telematiche  dei  beni  da  pignorare.   L'istanza   deve   contenere
l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  ed  il
numero di fax del  difensore  nonche',  ai  fini  dell'articolo  547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. 
  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai
dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo  8  della  legge  1°   aprile   1981,   n.   121,   con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale  o
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico  diretto  ai  dati  contenuti  nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse
possono  accedere  e,  in  particolare,   nell'anagrafe   tributaria,
compreso l'archivio dei rapporti finanziari,  nel  pubblico  registro
automobilistico  e  in   quelle   degli   enti   previdenziali,   per
l'acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti    per
l'individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con
istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale
nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative
risultanze. 
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale  giudiziario,  quest'ultimo  accede  agli  stessi  per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'  rilasciata
al creditore che, entro (( quindici giorni ))  dal  rilascio  a  pena
d'inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all'istanza
per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma,  intima
al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o
cose  di  quest'ultimo  che  sono  nella  disponibilita'  di   terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,  ove  possibile  a  norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e  al  terzo  il
verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
si procede, del titolo esecutivo e del  precetto,  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di  cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a
quest'ultimo riferibili. 
  Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'  crediti  del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti
dal creditore. 
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al
terzo comma che crediti o cose di cui al  quinto  comma,  l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; 
  (( d-bis) all'articolo 503 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "L'incanto puo' essere disposto  solo  quando  il  giudice  ritiene
probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un  prezzo
superiore della meta' rispetto al  valore  del  bene,  determinato  a
norma dell'articolo 568"; 
  d-ter) dopo l'articolo 521 e' inserito il seguente: 
  "Art.  521-bis.  -  (Pignoramento  e   custodia   di   autoveicoli,
motoveicoli  e  rimorchi).  -   Il   pignoramento   di   autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente,
con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione
nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre
ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo  492.
Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione  a  consegnare  entro
dieci giorni i  beni  pignorati,  nonche'  i  titoli  e  i  documenti
relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel
quale e' compreso il luogo in cui il debitore  ha  la  residenza,  il
domicilio, la dimora o la  sede.  Col  pignoramento  il  debitore  e'
costituito custode dei  beni  pignorati  e  di  tutti  gli  accessori
comprese le pertinenze e i  frutti,  senza  diritto  a  compenso.  Al
momento della  consegna  l'istituto  vendite  giudiziarie  assume  la
custodia del bene pignorato  e  ne  da'  immediata  comunicazione  al
creditore pignorante,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ove
possibile. Decorso il termine di cui al primo comma,  gli  organi  di
polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al
ritiro della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli
e dei documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni pignorati
e consegnano  il  bene  pignorato  all'istituto  vendite  giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario  nel  quale  e'
compreso il luogo in cui il bene pignorato  e'  stato  rinvenuto.  Si
applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione,  l'ufficiale
giudiziario  consegna  senza   ritardo   al   creditore   l'atto   di
pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  terzo  comma,  il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale  competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi
del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
nota di trascrizione. La  conformita'  di  tali  copie  e'  attestata
dall'avvocato del creditore ai soli fini del  presente  articolo.  Il
cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le  copie  dell'atto
di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono  depositate
oltre il termine di cui al  quinto  comma.  Si  applicano  in  quanto
compatibili le disposizioni del presente capo"; )) 
    e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, la parola "personalmente" e' soppressa; 
  2) al secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
      «4) la citazione del debitore a comparire  davanti  al  giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare  la  dichiarazione  di
cui all'articolo 547 al creditore procedente  entro  dieci  giorni  a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta  elettronica  certificata;
con l'avvertimento al terzo che  in  caso  di  mancata  comunicazione
della  dichiarazione,  la  stessa  dovra'  essere  resa   dal   terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare  o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non  contestati
ai fini del procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione  fondata  sul
provvedimento di assegnazione»; 
      3) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
  «Quando  procede  a  norma   dell'articolo   492-bis,   l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni  di  cui  al
quarto  comma.  Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo  501,  il
creditore pignorante e ognuno dei  creditori  intervenuti  muniti  di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la  vendita  delle
cose mobili o l'assegnazione dei  crediti.  Sull'istanza  di  cui  al
periodo precedente il giudice fissa  l'udienza  per  l'audizione  del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto  con  cui  viene  fissata  l'udienza  di  cui  al  periodo
precedente e' notificato a  cura  del  creditore  procedente  e  deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del
secondo comma.»; 
    f) all'articolo 547, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Con  dichiarazione  a  mezzo  raccomandata  inviata  al  creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica  certificata,  il
terzo,  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali  cose
o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne  deve
eseguire il pagamento o la consegna.»; 
    g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' abrogato; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver  ricevuto  la
dichiarazione,  il   giudice,   con   ordinanza,   fissa   un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo  almeno  dieci  giorni
prima della nuova udienza. Se questi non compare alla  nuova  udienza
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini
indicati dal creditore, si  considera  non  contestato  ai  fini  del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento  di
assegnazione e il giudice provvede  a  norma  degli  articoli  552  o
553.»; 
    h) (( (Soppressa) )); 
  (( h-bis) all'articolo 569, terzo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai  seguenti:  "Il  giudice  con  la  medesima  ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata  la  cauzione  e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza  per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di  cui
all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568"; 
  h-ter)  all'articolo  572,  terzo  comma,  il  primo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Se l'offerta e' inferiore a tale valore  il
giudice non puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile  che
la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un  prezzo
superiore della meta' rispetto al valore del bene determinato a norma
dell'articolo 568"; )) 
    i) l'articolo 609 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). -
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che  non  debbono  essere
consegnati, l'ufficiale  giudiziario  intima  alla  parte  tenuta  al
rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere  di
asportarli, assegnandogli il relativo  termine.  Dell'intimazione  si
da' atto a verbale ovvero,  se  colui  che  e'  tenuto  a  provvedere
all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a  spese  della
parte istante. Quando entro il termine  assegnato  l'asporto  non  e'
stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese  della
parte istante, determina, anche  a  norma  dell'articolo  518,  primo
comma, il presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  ed  indica  le
prevedibili spese di custodia e di asporto. 
  Quando puo' ritenersi che il valore  dei  beni  e'  superiore  alle
spese di custodia e di  asporto,  l'ufficiale  giudiziario,  a  spese
della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i
beni in altro luogo. Il custode e'  nominato  a  norma  dell'articolo
559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato  delle  spese  i
beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di  vendita
di cui al quinto comma, sono considerati  abbandonati  e  l'ufficiale
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne  dispone
lo smaltimento o la distruzione. 
  Se sono rinvenuti documenti inerenti lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a  norma
del primo comma, gli stessi sono conservati, per un  periodo  di  due
anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e  previa  anticipazione
delle  spese  da  parte  di  quest'ultima,  da  un  custode  nominato
dall'ufficiale giudiziario. In difetto  di  istanza  e  di  pagamento
anticipato delle spese si  applica,  in  quanto  compatibile,  quanto
previsto dal secondo comma,  ultimo  periodo.  Allo  stesso  modo  si
procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a
cura della parte istante o del custode. 
  Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo  comma,
colui al quale i beni appartengono puo', prima della  vendita  ovvero
dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del  secondo  comma,
ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione  per
il rilascio. Il giudice  provvede  con  decreto  e,  quando  accoglie
l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese  e
compensi per la custodia e per l'asporto. 
  Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste
per la vendita  dei  beni  mobili  pignorati,  secondo  le  modalita'
disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio.  Si  applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 530  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile. La somma ricavata e'  impiegata  per  il  pagamento
delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto  e  per  la
vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo
che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto
al rilascio, l'eventuale eccedenza e'  utilizzata  per  il  pagamento
delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. 
  In caso di infruttuosita' della vendita  nei  termini  fissati  dal
giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo
periodo. 
  Se le cose sono pignorate o  sequestrate,  l'ufficiale  giudiziario
da' immediatamente notizia dell'avvenuto  rilascio  al  creditore  su
istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il  sequestro,  e  al
giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.». 
  2. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  al  codice  di  procedura
civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari).  -  Per  archivio
dei rapporti finanziari  di  cui  all'articolo  492-bis,  ((  secondo
comma, )) del codice si intende la sezione  di  cui  all'articolo  7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605. 
  Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da
pignorare  con  modalita'  telematiche).  -  La  partecipazione   del
creditore alla ricerca dei beni  da  pignorare  di  cui  all'articolo
492-bis del codice ha luogo  a  norma  dell'articolo  165  di  queste
disposizioni. 
  Nei casi di  cui  all'articolo  492-bis,  sesto  e  settimo  comma,
l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei  beni
con modalita' telematiche,  comunica  al  creditore  le  banche  dati
interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax
o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il
creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
giudiziario i beni  da  sottoporre  ad  esecuzione;  in  mancanza  la
richiesta di pignoramento perde efficacia. 
  Art. 155-quater (Modalita' di accesso  alle  banche  dati).  -  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati i casi, i  limiti  e  le  modalita'  di  esercizio  della
facolta' di accesso alle banche dati di cui al ((  secondo  comma  ))
dell'articolo 492-bis del codice, nonche' le modalita' di trattamento
e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori. Con il  medesimo  decreto  sono  individuate  le  ulteriori
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse
possono  accedere,  che  l'ufficiale  giudiziario  puo'   interrogare
tramite collegamento  telematico  diretto  o  mediante  richiesta  al
titolare dei dati. 
  Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei  dati
acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti,
il registro cronologico denominato "Modello ricerca  beni",  conforme
al modello adottato con il decreto del Ministro  della  giustizia  di
cui al primo comma. 
  L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche  dati  di
cui all'articolo 492-bis del codice e a  quelle  individuate  con  il
decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui  al
periodo precedente si applica anche all'accesso  effettuato  a  norma
dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni. 
  Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).  -
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a  consentire  l'accesso
diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati  di  cui
all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto
di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il
creditore procedente, previa  autorizzazione  a  norma  dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo'  ottenere  dai  gestori  delle
banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater
di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.»; 
  ((  Art.  155-sexies.  -  (Ulteriori  casi  di  applicazione  delle
disposizioni per la ricerca con modalita'  telematiche  dei  beni  da
pignorare). - Le disposizioni in materia  di  ricerca  con  modalita'
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione
del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo  e  del
passivo nell'ambito  di  procedure  concorsuali  di  procedimenti  in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni
altrui; )) 
    (( b) al titolo IV, capo I, ))dopo l'articolo 164 e' aggiunto  il
seguente: 
  «Art.  164-bis  (Infruttuosita'  dell'espropriazione  forzata).   -
Quando risulta che non e' piu' possibile  conseguire  un  ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto  conto  dei
costi  necessari  per  la   prosecuzione   della   procedura,   delle
probabilita' di liquidazione del bene e  del  presumibile  valore  di
realizzo,  e'  disposta   la   chiusura   anticipata   del   processo
esecutivo.». 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-quater  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza  di  cui
all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile  il
contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»; 
    b) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. La parte che fa  istanza  a  norma  dell'articolo  492-bis,
primo comma, del codice di procedura civile e'  tenuta  al  pagamento
contestuale del contributo unificato.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.
1229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
sono aggiunte le seguenti: 
  «, (( del verbale )) di cui  all'articolo  492-bis  del  codice  di
procedura civile»; 
    b) all'articolo  122,  dopo  il  primo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso  terzi  a
norma dell'articolo 492-bis del  codice  di  procedura  civile  o  di
pignoramento mobiliare,  gli  ufficiali  giudiziari  sono  retribuiti
mediante  un  ulteriore  compenso,  che  rientra  tra  le  spese   di
esecuzione (( ed e' dimezzato nel  caso  in  cui  le  operazioni  non
vengano  effettuate  entro  quindici  giorni  dalla   richiesta   )),
stabilito dal giudice dell'esecuzione: 
  a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione  o
sul ricavato della vendita dei beni mobili  pignorati  fino  ad  euro
10.000,00, in una percentuale del 2  per  cento  sul  ricavato  della
vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  mobili  pignorati  da
euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1  per
cento sull'importo superiore; 
  b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita  o
sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai  sensi
degli articoli 492-bis del codice di procedura civile  fino  ad  euro
10.000,00, in una percentuale del 4  per  cento  sul  ricavato  della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del  3
per cento sull'importo superiore. 
  In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo  495
del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le
percentuali di cui alla lettera a) ridotte della  meta',  sul  valore
dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore,  sull'importo  della
somma versata. 
  In caso  di  estinzione  o  di  chiusura  anticipata  del  processo
esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore  procedente  ed
e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale  di
cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
maggiore, sul valore del credito per cui si procede. 
  In ogni caso il compenso dell'ufficiale  giudiziario  calcolato  ai
sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore  ad
un importo pari al 5 per cento del valore  del  credito  per  cui  si
procede. 
  Le somme complessivamente percepite  a  norma  dei  commi  secondo,
terzo, quarto e quinto  sono  attribuite  dall'ufficiale  giudiziario
dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale
o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La
residua quota del quaranta per cento  e'  distribuita  dall'ufficiale
giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri
ufficiali  e  funzionari  preposti  al  servizio  esecuzioni.  Quando
l'ufficiale o il funzionario  che  ha  eseguito  il  pignoramento  e'
diverso  da  colui  che  ha  interrogato  le  banche  dati   previste
dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di
cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile, il compenso di cui al primo  periodo  del
presente comma e' attribuito nella misura  del  cinquanta  per  cento
ciascuno.». 
  5. All'articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: 
  «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi'    utilizzabili
dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e
del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni
altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria
si  avvale  per  l'accesso  dell'ufficiale  giudiziario  secondo   le
disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni
da pignorare.». 
  (( 6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per  l'attuazione
del codice di procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre
1941, n. 1368, introdotto dal  comma  2,  lettera  a),  del  presente
articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. 
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta  eccezione  per
quelle  previste  al  comma  2,  lettera   a),   limitatamente   alle
disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma
5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  26  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. Foro dell'esecuzione forzata. 
              Per l'esecuzione forzata su cose mobili o  immobili  e'
          competente il giudice del luogo in cui le cose si  trovano.
          Se  le  cose  immobili  soggette  all'esecuzione  non  sono
          interamente  comprese  nella  circoscrizione  di  un   solo
          tribunale, si applica l'articolo 21. 
              Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli  e
          rimorchi e' competente il  giudice  del  luogo  in  cui  il
          debitore ha la residenza, il  domicilio,  la  dimora  o  la
          sede. 
              Per l'esecuzione forzata degli obblighi di  fare  e  di
          non fare e' competente il giudice del luogo dove  l'obbligo
          deve essere adempiuto.". 
              Si riporta il testo degli articoli 492, 547, 548, 569 e
          572 del codice di procedura civile, come  modificati  dalla
          presente legge: 
                "Art. 492. Forma del pignoramento. 
              Salve le forme particolari previste nei capi  seguenti,
          il pignoramento consiste in un'ingiunzione che  l'ufficiale
          giudiziario fa al debitore di astenersi da  qualunque  atto
          diretto a sottrarre alla garanzia del  credito  esattamente
          indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e  i
          frutti di essi. 
              Il  pignoramento  deve  altresi'   contenere   l'invito
          rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
          giudice dell'esecuzione la  dichiarazione  di  residenza  o
          l'elezione di domicilio in uno dei comuni  del  circondario
          in cui ha sede il giudice competente per  l'esecuzione  con
          l'avvertimento  che,  in  mancanza  ovvero   in   caso   di
          irreperibilita'  presso  la  residenza  dichiarata   o   il
          domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
          lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria  dello
          stesso giudice. 
              Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che
          il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo'  chiedere  di
          sostituire alle cose o ai crediti pignorati  una  somma  di
          denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
          creditori  intervenuti,  comprensivo  del  capitale,  degli
          interessi  e  delle  spese,  oltre  che  delle   spese   di
          esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia  da
          lui depositata in cancelleria, prima che  sia  disposta  la
          vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552  e
          569, la  relativa  istanza  unitamente  ad  una  somma  non
          inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui  e'
          stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei  creditori
          intervenuti indicati nei  rispettivi  atti  di  intervento,
          dedotti i versamenti effettuati di  cui  deve  essere  data
          prova documentale. 
              Quando per la soddisfazione del creditore procedente  i
          beni assoggettati  a  pignoramento  appaiono  insufficienti
          ovvero per essi appare  manifesta  la  lunga  durata  della
          liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore  ad
          indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi  in
          cui si trovano ovvero le generalita'  dei  terzi  debitori,
          avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa  o  falsa
          dichiarazione. 
              Della dichiarazione del debitore  e'  redatto  processo
          verbale che lo stesso sottoscrive. Se  sono  indicate  cose
          mobili  queste,  dal  momento  della  dichiarazione,   sono
          considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388,
          terzo comma, del codice penale  e  l'ufficiale  giudiziario
          provvede ad accedere al luogo in cui  si  trovano  per  gli
          adempimenti di cui all'articolo  520  oppure,  quando  tale
          luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del
          verbale    all'ufficiale    giudiziario    territorialmente
          competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono
          in  possesso  di  terzi  il   pignoramento   si   considera
          perfezionato  nei  confronti  del  debitore  esecutato  dal
          momento della dichiarazione e questi e' costituito  custode
          della somma o della cosa anche agli  effetti  dell'articolo
          388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima
          che gli sia notificato  l'atto  di  cui  all'articolo  543,
          effettua il  pagamento  o  restituisce  il  bene.  Se  sono
          indicati beni immobili il creditore procede ai sensi  degli
          articoli 555 e seguenti. 
              Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
          compendio  pignorato   sia   divenuto   insufficiente,   il
          creditore   procedente   puo'   richiedere    all'ufficiale
          giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti  commi  ai
          fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499,
          quarto comma. 
              (Abrogato). 
              Se  il  debitore   e'   un   imprenditore   commerciale
          l'ufficiale  giudiziario,  previa  istanza  del   creditore
          procedente,  con  spese  a  carico  di  questi,  invita  il
          debitore a indicare il luogo ove sono tenute  le  scritture
          contabili e nomina un commercialista o un  avvocato  ovvero
          un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo  179-ter
          delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per
          il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti
          pignorabili. Il  professionista  nominato  puo'  richiedere
          informazioni agli uffici finanziari  sul  luogo  di  tenuta
          nonche'   sulle   modalita'   di    conservazione,    anche
          informatiche  o  telematiche,  delle  scritture   contabili
          indicati nelle dichiarazioni  fiscali  del  debitore  e  vi
          accede  ovunque  si  trovi,  richiedendo   quando   occorre
          l'assistenza  dell'ufficiale  giudiziario  territorialmente
          competente. Il professionista trasmette apposita  relazione
          con i risultati  della  verifica  al  creditore  istante  e
          all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che  provvede
          alla liquidazione delle spese  e  del  compenso.  Se  dalla
          relazione  risultano  cose  o  crediti  non  oggetto  della
          dichiarazione del  debitore,  le  spese  dell'accesso  alle
          scritture contabili e della relazione  sono  liquidate  con
          provvedimento che costituisce titolo  esecutivo  contro  il
          debitore. 
              Quando la legge richiede  che  l'ufficiale  giudiziario
          nel  compiere  il  pignoramento  sia  munito   del   titolo
          esecutivo,  il  presidente  del  tribunale  competente  per
          l'esecuzione puo' concedere al  creditore  l'autorizzazione
          prevista dall'articolo 488, secondo comma." 
              "Art. 543.Forma del pignoramento. 
              Il pignoramento di crediti del debitore verso  terzi  o
          di cose del debitore che sono  in  possesso  di  terzi,  si
          esegue mediante atto notificato al terzo e  al  debitore  a
          norma degliarticoli 137e seguenti. 
              L'atto  deve  contenere,   oltre   all'ingiunzione   al
          debitore di cuiall'articolo 492: 
              1. l'indicazione del credito per il quale  si  procede,
          del titolo esecutivo e del precetto; 
              2. l'indicazione, almeno generica, delle cose  o  delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di giudice; 
              3.  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
          domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
          nonche' l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata del creditore procedente; 
              4. la citazione del debitore  a  comparire  davanti  al
          giudice competente, con l'invito al terzo a  comunicare  la
          dichiarazione di cuiall'articolo 547al creditore procedente
          entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a  mezzo  di
          posta elettronica certificata; con l'avvertimento al  terzo
          che in caso di mancata comunicazione  della  dichiarazione,
          la stessa  dovra'  essere  resa  dal  terzo  comparendo  in
          un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare  o,
          sebbene comparso, non rende la  dichiarazione,  il  credito
          pignorato  o  il  possesso  di  cose  di  appartenenza  del
          debitore,  nell'ammontare  o  nei  termini   indicati   dal
          creditore, si considereranno non  contestati  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione. 
              Nell'indicare  l'udienza  di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previstonell'articolo 501. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
          dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare  nella
          cancelleria del tribunale competente  per  l'esecuzione  la
          nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
          citazione, del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  entro
          trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del
          deposito   forma   il   fascicolo    dell'esecuzione.    Il
          pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
          ruolo e le copie degli atti di cui al  primo  periodo  sono
          depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna
          al creditore. 
              Quando   procede    a    normadell'articolo    492-bis,
          l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
          il verbale, il  titolo  esecutivo  ed  il  precetto,  e  si
          applicano le disposizioni di cui al quarto  comma.  Decorso
          il termine di cuiall'articolo 501, il creditore  pignorante
          e  ognuno  dei  creditori  intervenuti  muniti  di   titolo
          esecutivo possono  chiedere  l'assegnazione  o  la  vendita
          delle   cose   mobili   o   l'assegnazione   dei   crediti.
          Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice  fissa
          l'udienza per l'audizione del creditore e  del  debitore  e
          provvede a norma degliarticoli 552 o 553.  Il  decreto  con
          cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e'
          notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
          l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del
          secondo comma" 
              "Art. 547. Dichiarazione del terzo. 
              Con  dichiarazione  a  mezzo  raccomandata  inviata  al
          creditore  procedente  o  trasmessa  a   mezzo   di   posta
          elettronica certificata, il terzo, personalmente o a  mezzo
          di procuratore speciale o del difensore munito  di  procura
          speciale, deve specificare di quali cose o di  quali  somme
          e' debitore o  si  trova  in  possesso  e  quando  ne  deve
          eseguire il pagamento o la consegna. 
              Deve altresi' specificare i  sequestri  precedentemente
          eseguiti presso di lui e le cessioni  che  gli  sono  state
          notificate o che ha accettato. 
              Il creditore pignorante deve chiamare nel  processo  il
          sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice." 
              "Art. 548. Mancata dichiarazione del terzo. 
              (Abrogato). 
              Quando all'udienza il creditore dichiara  di  non  aver
          ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa
          un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata  al  terzo
          almeno dieci giorni prima della nuova  udienza.  Se  questi
          non compare alla nuova udienza o,  comparendo,  rifiuta  di
          fare la dichiarazione, il credito pignorato o  il  possesso
          del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati
          dal creditore, si considera  non  contestato  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma
          degli articoli 552 o 553. 
              Il terzo puo' impugnare nelle forme e  nei  termini  di
          cui  all'articolo  617,   primo   comma,   l'ordinanza   di
          assegnazione di  crediti  adottata  a  norma  del  presente
          articolo,  se  prova  di  non   averne   avuto   tempestiva
          conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso
          fortuito o forza maggiore." 
              "Art. 569.  Provvedimento  per  l'autorizzazione  della
          vendita. 
              A seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567  il
          giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni  dal  deposito
          della documentazione di cui al secondo comma  dell'articolo
          567,  nomina  l'esperto  convocandolo  davanti  a  se'  per
          prestare  il  giuramento   e   fissa   l'udienza   per   la
          comparizione  delle  parti   e   dei   creditori   di   cui
          all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del
          provvedimento e la data fissata per l'udienza  non  possono
          decorrere piu' di centoventi giorni. 
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a
          pena di decadenza, le opposizioni agli atti  esecutivi,  se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle. 
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo delle parti  comparse,  il  giudice  dispone  con
          ordinanza la vendita, fissando un termine non  inferiore  a
          novanta giorni, e non  superiore  a  centoventi,  entro  il
          quale possono essere proposte offerte d'acquisto  ai  sensi
          dell'articolo 571. Il giudice  con  la  medesima  ordinanza
          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la
          cauzione e fissa, al giorno successivo  alla  scadenza  del
          termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e  per
          la gara tra gli  offerenti  di  cui  all'articolo  573.  Il
          giudice provvede ai sensi  dell'articolo  576  solo  quando
          ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'  possa
          aver luogo ad un prezzo superiore della meta'  rispetto  al
          valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. 
              Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire  che
          il  versamento  della  cauzione,  la  presentazione   delle
          offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
          casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del  prezzo,
          siano effettuati con modalita' telematiche. 
              Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con
          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la
          vendita con ordinanza. 
              Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine
          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del
          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro
          autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498  che  non
          sono comparsi." 
              "Art. 572. Deliberazione sull'offerta. 
              Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le  parti
          e i creditori iscritti non intervenuti. 
              Se  l'offerta  e'  superiore  al  valore  dell'immobile
          determinato a norma  dell'articolo  568,  aumentato  di  un
          quinto, la stessa e' senz'altro accolta. 
              Se l'offerta e' inferiore a tale valore il giudice  non
          puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la
          vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad  un
          prezzo superiore della meta' rispetto al  valore  del  bene
          determinato a norma dell'articolo  568.  In  tali  casi  lo
          stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i  termini
          fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi  dell'articolo
          569. 
              Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574  e
          577.". 
              Si riporta il testo degli articoli 13 e 14  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 13 (L) (Importi) 
              1. Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100  euro,
          nonche' per i processi per  controversie  di  previdenza  e
          assistenza    obbligatorie,    salvo    quanto     previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898; 
              b) euro 98 per i processi di valore  superiore  a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; 
              c) euro 237 per i processi di valore superiore  a  euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice
          di pace; 
              d) euro 518 per i processi di valore superiore  a  euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e  per  i  processi  civili  di
          valore indeterminabile; 
              e) euro 759 per i processi di valore superiore  a  euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
              f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000; 
              g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro
          520.000. 
              1-bis. Il contributo di cui al  comma  1  e'  aumentato
          della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 
              1-ter. Per  i  processi  di  competenza  delle  sezioni
          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
          di cui al comma 1  e'  raddoppiato.  Si  applica  il  comma
          1-bis. 
              1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,  e'
          respinta integralmente  o  e'  dichiarata  inammissibile  o
          improcedibile, la parte  che  l'ha  proposta  e'  tenuta  a
          versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di   contributo
          unificato pari a quello dovuto per la stessa  impugnazione,
          principale o incidentale,  a  norma  del  comma  1-bis.  Il
          giudice da' atto nel provvedimento  della  sussistenza  dei
          presupposti di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di
          pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 
              1-quinquies.  Per  il   procedimento   introdotto   con
          l'istanza di cui all'articolo  492-bis,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari  ad
          euro 43 e non si applica l'articolo 30. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  278.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          43. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 168. 
              2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei
          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base
          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di
          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello
          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base
          all'ammontare del canone per ogni anno. 
              3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  numero
          di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del  codice
          di  procedura  civile  e  il  proprio  indirizzo  di  posta
          elettronica certificata ai sensi  dell'articolo  16,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
          ovvero qualora  la  parte  ometta  di  indicare  il  codice
          fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il
          processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
          aumentato della meta'. 
              4. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 851. 
              6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). Se  manca  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3-bis
          dell'articolo  14,  il  processo  si  presume  del   valore
          indicato al comma 6-quater, lettera f). 
              6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
              d) per i ricorsi di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  il  contributo
          dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
          e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo
          compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo  dovuto
          e' di euro 4.000 mentre per quelle di  valore  superiore  a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro 650. 
              6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
          ed e) del comma 6-bis sono aumentati  della  meta'  ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell' articolo 136 del codice del  processo  amministrativo
          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
              6-ter. 
              6-quater.  Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
          di valore indeterminabile; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000." 
              "Art. 14 (L) (Obbligo di pagamento) 
              1. La parte che per prima si costituisce  in  giudizio,
          che deposita  il  ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei
          processi esecutivi di espropriazione  forzata,  fa  istanza
          per l'assegnazione o la  vendita  dei  beni  pignorati,  e'
          tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
              1-bis. La parte che fa istanza  a  norma  dell'articolo
          492-bis, primo comma, del codice  di  procedura  civile  e'
          tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
              2. Il valore dei processi,  determinato  ai  sensi  del
          codice  di  procedura  civile,  senza  tener  conto   degli
          interessi, deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa
          dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
              3. La parte di cui  al  comma  1,  quando  modifica  la
          domanda  o  propone  domanda  riconvenzionale   o   formula
          chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore  della
          causa,  e'  tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a
          procedere al contestuale pagamento  integrativo.  Le  altre
          parti, quando modificano la domanda  o  propongono  domanda
          riconvenzionale o formulano chiamata in  causa  o  svolgono
          intervento  autonomo,  sono   tenute   a   farne   espressa
          dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di  un
          autonomo  contributo  unificato,  determinato  in  base  al
          valore della domanda proposta. 
              3-bis. Nei processi tributari, il  valore  della  lite,
          determinato, per ciascun atto impugnato anche  in  appello,
          ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   e   successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
              3-ter. Nel processo  amministrativo  per  valore  della
          lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettera
          a) del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
          intende l'importo posto a  base  d'asta  individuato  dalle
          stazioni  appaltanti  negli  atti   di   gara,   ai   sensi
          dell'articolo 29, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163. Nei ricorsi  di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
          in  caso  di  controversie  relative   all'irrogazione   di
          sanzioni, comunque  denominate,  il  valore  e'  costituito
          dalla somma di queste.". 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  107  e  122  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  1959,
          n. 1229 (Ordinamento degli  ufficiali  giudiziari  e  degli
          aiutanti  ufficiali  giudiziari),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                "Art. 107. 
              L'ufficiale giudiziario  deve  avvalersi  del  servizio
          postale per la notificazione degli atti in  materia  civile
          ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede
          l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione
          sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la  richiesta
          deve essere  fatta  per  iscritto  in  calce  o  a  margine
          dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non
          puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve  farne
          menzione nell'atto indicandone il motivo. 
              Tutti gli  ufficiali  giudiziari  possono  eseguire,  a
          mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali,
          la  notificazione  degli  atti  relativi   ad   affari   di
          competenza delle  autorita'  giudiziarie  della  sede  alla
          quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis
          del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali. 
              La  notificazione  a  mezzo  del  servizio  postale  e'
          eseguita secondo le norme  previste  dal  R.D.  21  ottobre
          1923, n. 2393 , e dal regolamento di esecuzione del  Codice
          postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689. " 
              "Art. 122. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 
              1) mediante proventi costituiti dai  diritti  che  sono
          autorizzati  ad  esigere,  secondo  le   disposizioni   del
          presente  ordinamento  o  di  altre  leggi,  sugli  atti  e
          commissioni inerenti al loro ufficio; 
              2)  con  una   percentuale   sui   crediti   recuperati
          dall'Erario, sui campioni civili, penali ed  amministrativi
          e sulle somme  introitate  dall'Erario  per  effetto  della
          vendita dei corpi di reato, in  ragione  del  quindici  per
          cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di
          spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari. 
              Quando  si  procede  alle  operazioni  di  pignoramento
          presso terzi a norma dell'articolo 492-bis  del  codice  di
          procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali
          giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore  compenso,
          che rientra tra le spese di esecuzione ed e' dimezzato  nel
          caso in cui le  operazioni  non  vengano  effettuate  entro
          quindici giorni  dalla  richiesta,  stabilito  dal  giudice
          dell'esecuzione: 
              a) in una percentuale del 5 per  cento  sul  valore  di
          assegnazione o sul ricavato della vendita dei  beni  mobili
          pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del  2
          per cento sul  ricavato  della  vendita  o  sul  valore  di
          assegnazione dei beni mobili pignorati  da  euro  10.001,00
          fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento
          sull'importo superiore; 
              b) in una percentuale del  6  per  cento  sul  ricavato
          della vendita o sul valore di assegnazione dei beni  e  dei
          crediti pignorati  ai  sensi  degli  articoli  492-bis  del
          codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00,  in  una
          percentuale del 4 per cento sul ricavato  della  vendita  o
          sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
          da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  ed  in  una
          percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. 
              In  caso  di  conversione  del  pignoramento  ai  sensi
          dell'articolo  495  del  codice  di  procedura  civile,  il
          compenso e' determinato secondo le percentuali di cui  alla
          lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni  o  dei
          crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della  somma
          versata. 
              In caso di estinzione  o  di  chiusura  anticipata  del
          processo esecutivo  il  compenso  e'  posto  a  carico  del
          creditore  procedente   ed   e'   liquidato   dal   giudice
          dell'esecuzione nella stessa percentuale di  cui  al  comma
          precedente calcolata sul valore dei beni  pignorati  o,  se
          maggiore, sul valore del credito per cui si procede. 
              In ogni caso  il  compenso  dell'ufficiale  giudiziario
          calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo  e  quarto  non
          puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del
          valore del credito per cui si procede. 
              Le somme complessivamente percepite a norma  dei  commi
          secondo,   terzo,   quarto   e   quinto   sono   attribuite
          dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura
          del sessanta per cento all'ufficiale o al  funzionario  che
          ha proceduto alle operazioni di  pignoramento.  La  residua
          quota del quaranta per cento e' distribuita  dall'ufficiale
          giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti
          gli altri  ufficiali  e  funzionari  preposti  al  servizio
          esecuzioni. Quando l'ufficiale  o  il  funzionario  che  ha
          eseguito  il  pignoramento  e'  diverso  da  colui  che  ha
          interrogato le banche dati previste  dall'articolo  492-bis
          del codice  di  procedura  civile  e  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione
          del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo
          periodo del presente comma e' attribuito nella  misura  del
          cinquanta per cento ciascuno.". 
              Si  riporta  il  testo   dei   commi   sesto   e   nono
          dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre   1973,   n.   605   (Disposizioni   relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti): 
                "Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria 
              (Omissis). 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              (Omissis). 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni. Le  informazioni
          comunicate  sono   altresi'   utilizzabili   dall'autorita'
          giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e  del
          passivo   nell'ambito   di   procedure   concorsuali,    di
          procedimenti in materia di famiglia e  di  quelli  relativi
          alla gestione di patrimoni  altrui.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente l'autorita' giudiziaria  si  avvale  per
          l'accesso    dell'ufficiale    giudiziario    secondo    le
          disposizioni   relative   alla   ricerca   con    modalita'
          telematiche dei beni da pignorare. 
              ( Omissis).".