Art. 19 Liberazione e reinserimento degli animali 1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario di cui all'articolo 24, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni: a) lo stato di salute dell'animale lo permette; b) non vi e' pericolo per la sanita' pubblica, la salute animale o l'ambiente; c) sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale; d) e' stato predisposto un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat. 2. Con decreto del Ministro, sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.