Art. 19 
 
        Parametri generali per la determinazione dei compensi 
 
  1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle
caratteristiche, dell'urgenza, del  pregio  dell'attivita'  prestata,
dell'importanza dell'opera, della natura,  della  difficolta'  e  del
valore  dell'affare,  della  quantita'  e  qualita'  delle  attivita'
compiute, delle condizioni  soggettive  del  cliente,  dei  risultati
conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni
giuridiche  e  in  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta'
dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali
rilevanti, della quantita' e del contenuto della  corrispondenza  che
risulta essere stato necessario intrattenere con  il  cliente  e  con
altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi  di  cui  alla
tabella  allegata,  che,  in  applicazione  dei  parametri  generali,
possono, di  regola,  essere  aumentati  fino  all'80  per  cento,  o
diminuiti fino al 50 per cento.