Art. 19 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica  11  marzo  2011,  n.
108,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
salute, e' abrogato. 
  2. Le strutture organizzative previste  dal  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n.108 del 2011 sono fatte salve fino alla
definizione  delle  procedure   di   conferimento   degli   incarichi
dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova  organizzazione  del
Ministero, da concludersi  entro  il  termine  massimo  di  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Fino all'adozione dei decreti di cui  all'articolo  17,  e  alla
definizione delle relative procedure di conferimento degli  incarichi
dirigenziali di seconda fascia,  ciascun  nuovo  ufficio  di  livello
dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali,
individuati  con  provvedimento  del  Ministro  in   relazione   alle
competenze prevalenti degli stessi. 
  4. In relazione al  nuovo  assetto  organizzativo  definito  con  i
decreti di cui all'articolo 17, comma 1, con successivo provvedimento
del Ministro saranno  individuati,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni gli incarichi di direzione di  struttura  semplice,  di
natura professionale e  le  funzioni  ispettive,  di  verifica  e  di
controllo conferibili ai dirigenti delle  professionalita'  sanitarie
del Ministero della salute. 
  5. Fino all'adeguamento delle disposizioni  contenute  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,  n.  44,  all'assetto
organizzativo di cui al presente decreto, il segretario  generale,  o
un suo delegato, sostituisce i capi dipartimento  nella  composizione
degli organismi collegiali  ivi  previsti.  I  riferimenti  contenuti
nella normativa vigente ai dipartimenti e alle direzioni generali  di
cui  al  precedente  assetto  organizzativo,  ove  non   diversamente
previsto, si intendono  riferiti  al  segretariato  generale  o  alle
direzioni generali competenti per materia in base a  un  criterio  di
prevalenza. 
  6. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Le disposizioni contenute nel presente decreto  entrano  in  vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 febbraio 2014 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
  Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
                               D'Alia 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 866 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
          marzo 2011, n. 108, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 15 del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          marzo 2013, n. 44, si veda nelle note alle premesse.