Art. 19 Contenuto e documentazione della domanda di elargizione 1. La domanda per la concessione dell'elargizione, sottoscritta dall'interessato, contiene: a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo; b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui e' conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 1; c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste; d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all'autorita' giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge; e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalita' con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalita' estorsive; f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita'; g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta; h) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale; i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare. 2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario; b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo; c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da societa', rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita'; d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta; e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale e' stato cagionato per il raggiungimento delle finalita' indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge. 4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni. 5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni. 6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) e' riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge. 7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.
Note all'art. 19: - Per il testo degli artt. 3 e 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: - Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 della citata legge 23 febbraio 1999, n, 44: "Art. 4. (Condizioni dell'elargizione) - 1. L'elargizione e' concessa a condizione che: (Omissis). b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione; (Omissis). 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.". - La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250. - Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'articolo 6 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Per il testo dell'articolo 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18. - Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 s veda nelle note all'art. 18. - Per il testo degli artt. 3, 6 e 7 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.