Art. 19 
 
 
      Sanzioni in materia di norme sulla qualita' del servizio 
 
  1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto,   hanno   l'obbligo   di   comunicare
all'Organismo di controllo le norme adottate in materia  di  qualita'
del servizio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento,
che devono contenere almeno gli elementi di cui all'allegato III  del
regolamento. Per l'inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria
e' soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 10.000 euro. 
  2. Le imprese ferroviarie sono tenute a pubblicare  sul  loro  sito
internet e a mettere a disposizione  sul  sito  internet  dell'ERA  -
Agenzia ferroviaria europea, una relazione annuale sulle  prestazioni
in materia di qualita'  del  servizio,  ai  sensi  dell'articolo  28,
paragrafo 2, del regolamento. In caso di inosservanza le imprese sono
soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria  pari
a 2.000 euro a 10.000 euro.