(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                 Disposizioni demaniali e fondiarie 
 
  Ciascuno delle  Parti  si  impegna  ad  acquisire  per  metterli  a
disposizione del Promotore pubblico i terreni necessari, sul  proprio
territorio, per la costruzione delle opere costitutive della  sezione
transfrontaliera.