Art. 19 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  all'articolo
16, comma 3, del presente regolamento,  ciascun  ufficio  di  livello
dirigenziale  generale  opera  avvalendosi  dei  preesistenti  uffici
dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo
settore di attribuzione. 
  2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  all'articolo
16, comma 3,  le  attuali  articolazioni  periferiche  del  Ministero
assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza. 
  3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Le disposizioni contenute nel presente decreto  entrano  in  vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 febbraio 2014 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
  Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
                               D'Alia 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 1744