Art. 19 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione. 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 febbraio 2014 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1744