Art. 19 
 
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei  canoni  di
                             locazione) 
 
  1. La registrazione dell'atto  con  il  quale  le  parti dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto  di  locazione
ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.