Art. 19 
 
Semplificazione delle dichiarazioni delle societa'  o  enti  che  non
  hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato 
  1. Il comma 2 dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Il  testo  dell'art.  4,  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              «Art. 4 (Contenuto  della  dichiarazione  dei  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1.  La
          dichiarazione dei soggetti all'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche,  oltre  quanto  stabilito  nel  secondo
          comma dell'art. 1, deve indicare  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno
          un rappresentante, per  la  determinazione  dei  redditi  e
          delle  imposte  dovute,  nonche'  per  l'effettuazione  dei
          controlli  e  gli  altri  elementi,  esclusi   quelli   che
          l'Amministrazione finanziaria  e'  in  grado  di  acquisire
          direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui
          all'art. 8, primo comma, primo periodo. 
              2. (abrogato).».