Art. 19 
 
                            Norma finale 
 
  1. Gli edifici oggetto di intervento  possono  essere  solo  quelli
gia' esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per  i
quali non vi e' stato alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare potranno essere emanate  ulteriori  indicazioni
attuative  delle  procedure  definite  nel  secondo   addendum   alla
convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15  novembre  2011,
di cui all'art. 12, comma 6. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 aprile 2015 
 
                  Il Ministro dell'ambiente e della 
                  tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Giannini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1533