Art. 19 
 
               Gestione dei fondi di farmacovigilanza 
 
  1. Tutte le attivita' di farmacovigilanza, funzionamento delle reti
di comunicazione e sorveglianza del mercato sono finanziate da  fondi
pubblici in  base  alla  normativa  vigente,  al  fine  di  garantire
l'indipendenza  dell'autorita'  medesima  nello   svolgimento   della
predetta attivita'. 
  2. Con decreto del Ministro  della  salute,  adottato  su  proposta
dell'AIFA, possono essere applicate tariffe  a  carico  dei  titolari
delle autorizzazioni all'immissione in commercio per  lo  svolgimento
delle attivita' di controllo di cui al comma 1 dalla medesima Agenzia
esercitate, in misura  non  inferiore  ad  un  quinto  delle  tariffe
applicate dall'EMA, per analoghe attivita'.